Articolo 1542 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Garanzia
Dispositivo
Chi vende [1470] un'eredità (1) senza specificarne gli oggetti non è tenuto a garantire che la propria qualità di erede (2).
Note
(1) In tal caso la vendita ha ad oggetto le situazioni giuridiche attive e passive acquistate dall'erede purché di contenuto patrimoniale e con esclusione, quindi, dei rapporti di carattere personale.
(2) Egli, quindi, non è tenuto alla garanzia per evizione secondo le previsioni generali (v.1483 ss. c.c.) ma se non è erede si verifica un'ipotesi di vendita di bene altrui (1478 c.c.).
Massime giurisprudenziali (2)
1Cass. civ. n. 4831/2019
La vendita, da parte di uno dei coeredi, di un bene rientrante nella comunione ereditaria ha solo effetto obbligatorio, essendo la sua efficacia reale subordinata all'assegnazione del bene medesimo al coerede-venditore attraverso la divisione, giacché, sino a tale momento, il detto bene continua a fare parte della comunione e, finché quest'ultima perdura, il compratore non può ottenere la proprietà esclusiva di una singola parte materiale della cosa né, tantomeno, la quota ideale di uno specifico bene, in proporzione alla quota di eredità che compete al coerede alienante, essendo quest'ultimo titolare esclusivamente di una quota di eredità - intesa come "universitas" e, dunque, di per sé già alienabile - al cui interno non è certo che rientri, in occasione della divisione, la proprietà della "res" alienata. (Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 04/04/2014).(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 4831 del 19 febbraio 2019)
2Cass. civ. n. 5145/2012
Nell'oggetto del contratto di vendita di eredità, di cui agli artt. 1542 e segg. c.c., non rientra anche l'azione di petizione ereditaria, essendo quest'ultima diretta all'accertamento della qualità di erede, per sua natura intrasmissibile, e configurandosi, invece, la vendita dell'eredità come alienazione di componenti patrimoniali e non di mere qualificazioni giuridiche. Ne consegue che deve escludersi la legittimazione attiva a proporre l'azione di "petitio hereditatis" in capo al compratore dell'eredità, potendo questi, in quanto creditore del venditore per i frutti percepiti, i crediti riscossi ed i beni venduti e, per contro, terzo rispetto al conflitto tra erede e possessore di beni ereditari, proporre azione surrogatoria in caso di inerzia del venditore stesso nell'esercizio della petizione d'eredità.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 5145 del 30 marzo 2012)