Articolo 1543 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Forme
Dispositivo
La vendita [1470] di un'eredità deve farsi per atto scritto [1350], sotto pena di nullità [2725] (1).
Il venditore è tenuto a prestarsi agli atti che sono necessari da parte sua per rendere efficace, di fronte ai terzi, la trasmissione di ciascuno dei diritti compresi nell'eredità (2).
Note
(1) Ciò anche se l'eredità non contiene beni immobili.
(2) Ad esempio, consegnando all'acquirente i documenti connessi alla vendita.