Articolo 1545 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Obblighi del compratore

Dispositivo

Il compratore deve rimborsare il venditore di quanto questi ha pagato per debiti e pesi dell'eredità, e deve corrispondergli quanto gli sarebbe dovuto dall'eredità medesima, salvo che sia convenuto diversamente.