Articolo 1544 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Obblighi del venditore

Dispositivo

Note

(1) La norma, dettata specificamente per la vendita di eredità, prevede una obbligazione che si affianca a quelle previste a carico dell'alienante in via generale (v.1476 c.c.).

(2) In base alla "ratio"sottesa alla norma, si deve ritenere che essa si riferisca sia alle vendite onerose (v.1470 c.c.) che a quelle non onerose, considerando che in entrambi i casi può prodursi un indebito arricchimento (v.2033 c.c.) a favore del venditore.