Articolo 1556 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Nozione

Dispositivo

Con il contratto estimatorio una parte consegna una o più cose mobili all'altra e questa si obbliga a pagarne il prezzo (1), salvo che restituisca le cose nel termine stabilito (2) (3).

Note

(1) La scelta determina una obbligazione facoltativa (v.1285 c.c.), atteso che oggetto dell'obbligazione principale è il pagamento del prezzo (v.1182 c.c.) ma l'acquirente si libera anche restituendo le cose. Queste sono infungibili e l'acquirente è tenuto a restituire le medesime che gli sono state consegnate.

(2) Data la natura del contratto è necessario che all'acquirente sia concesso un lasso di tempo nel quale abbia la possibilità di rivendere il bene e, pertanto, deve escludersi l'esigibilità immediata della prestazione.

(3) Il contratto estimatorio, di cui costituisce un esempio tipico la rivendita di giornali, è un contratto reale ad effetti obbligatori (v.1376 c.c.), che ha la funzione di attribuire all'accipiensun potere di disposizione della cosa (v.1558 c.c.).

Massime giurisprudenziali (7)

1Cass. civ. n. 5987/2023

Nel contratto estimatorio, la fissazione di un termine per la facoltà di restituzione delle cose mobili consegnate non è un elemento essenziale del contratto; tuttavia, ove tale termine venga stabilito dalle parti, esso ha natura di termine essenziale per l'esercizio della detta facoltà e va fissato dal giudice in mancanza di determinazione convenzionale o di usi.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 5987 del 28 febbraio 2023)

2Cass. civ. n. 25606/2015

Nel contratto estimatorio è irrilevante l'assenza di espressa pattuizione sia sul termine entro cui l'"accipiens" può esercitare la facoltà di restituzione della merce, trovando applicazione l'art. 1183 c.c., sia sulla stima dei beni, purché il prezzo sia determinabile.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 25606 del 21 dicembre 2015)

3Cass. civ. n. 11196/2003

Il contratto estimatorio (la cui funzione va ravvisata nella promozione della vendita della merce da parte dell'accipiens) può essere stipulato con gli edicolanti (i quali solamente pongono in vendita le pubblicazioni dell'editore) esclusivamente dai distributori locali, e non anche dal distributore nazionale, che non può avvalersi, quale mandatario dell'editore, dell'opera dei detti distributori locali se non con essi instaurando un rapporto di submandato, nel qual caso viene conseguentemente a rispondere (anche) dei fatti d'inadempimento di costoro, quali suoi ausiliari.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 11196 del 17 luglio 2003)

4Cass. civ. n. 3485/1990

Ai fini della distinzione del contratto estimatorio dal mandato; è da considerare elemento caratteristico del primo, ai sensi dell'art. 1556 c.c., l'attribuzione alla parte, che ha ricevuto una o più cose mobili dall'altra, della facoltà di restituirle (ove non ne paghi il prezzo alla scadenza del termine fissato), che va distinta dall'obbligo del mandatario di rimettere al mandante tutto ciò che ha ricevuto a causa del mandato, mentre non ha rilievo, al fine di escludere la sussistenza del contratto estimatorio, che a carico del ricevente sia stato posto l'obbligo del rendiconto, trattandosi di un obbligo non tipico del mandato ed invece compatibile con il contratto estimatorio, come è dato desumere dall'art. 1556 cit., che comporta la necessità di un conteggio delle cose consegnate e di quelle oggetto di restituzione.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 3485 del 26 aprile 1990)

5Cass. civ. n. 2137/1982

Il contratto, estimatorio si differenzia dal contratto di agenzia perché, mentre quest'ultimo ha per oggetto la prestazione di un'attività professionale diretta a promuovere in una data zona contratti nell'interesse del committente, e non per proprio conto, elemento caratterizzante del contratto estimatorio è la facoltà concessa all'affidatario di alienare nel proprio interesse le cose ricevute e di restituire le quantità rimaste invendute, senza che osti alla sua configurazione la mancata esplicita prefissione di un termine per l'esercizio dell'indicata facoltà di restituzione.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 2137 del 6 aprile 1982)

6Cass. civ. n. 3985/1978

La regola secondo, cui nel contratto estimatorio l'obbligo dell'accipiensdi pagare il prezzo dei beni mobili ricevuti deve essere adempiuto al domicilio del creditore al tempo della scadenza, in quanto avente ad oggetto una somma di danaro predeterminata nell'ammontare, opera sempreché dagli usi non risulti un luogo di adempimento diverso, a norma dell'art. 1182, primo comma c.c. (Nella specie il contratto aveva ad oggetto una fornitura di medicinali, ed il farmacista convenuto per il pagamento del prezzo aveva esibito in giudizio un attestato dell'ordine dei farmacisti dal quale risultava che, secondo gli usi, il pagamento dei medicinali doveva avvenire presso la farmacia).(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 3985 del 25 agosto 1978)

7Cass. civ. n. 9/1974

Il contratto estimatorio si differenzia dal mandato a vendere in quanto nel primo l'accipiens, senza vendere per conto deltradens, si obbliga a vendere la merce ai prezzi determinati da costui ed a corrispondergli detti prezzi ovvero a restituirgli la merce. Quando l'adempimento di una obbligazione postuli il decorso di un termine, e le parti non abbiano provveduto a determinarlo, la prestazione può essere legittimamente richiesta dal creditore — senza il previo ricorso al giudice perché fissi il termine — allorché sia trascorso un lasso di tempo che il giudice — con apprezzamento insindacabile, se riferito alla natura, alla finalità, all'oggetto del rapporto e a tutte le concrete circostanze rilevanti — ritenga congruo. Tale principio è applicabile nel contratto estimatorio, quando le parti non abbiano fissato il termine entro il quale l'accipienspuò esercitare la facoltà di restituire la merce ricevuta anziché pagarne il prezzo di stima. Nel contratto estimatorio anche se non è necessario che sia prefissato un termine entro cui l'accipiensha facoltà di restituire la merce altradens, anziché pagarne il prezzo, è tuttavia necessario che all'accipiensstesso venga assicurato un ragionevole spazio di tempo entro il quale egli possa disporre delle cose ricevute. La prestazione dell'accipiensva, quindi, classificata tra quelle per la cui esecuzione è necessario un termine secondo la previsione della seconda ipotesi del primo comma dell'art. 1183 c.c.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 9 del 4 gennaio 1974)