Articolo 1557 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Impossibilità di restituzione

Dispositivo

Chi ha ricevuto le cose non è liberato dall'obbligo di pagarne il prezzo, se la restituzione di esse nella loro integrità è divenuta impossibile per causa a lui non imputabile [1218], [1288], [1463] (1).

Note

(1) L'ipotesi cui si riferisce la norma è quella in cui i beni siano ancora nella disponibilità dell'acquirente, che non li ha ancora venduti ad un terzo. Poichè questi non ne è divenuto proprietario (v.1158 c.c.), la norma realizza un'inversione della regolares perit domino.