Articolo 1559 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Nozione
Dispositivo
La somministrazione è il contratto con il quale una parte (1) si obbliga, verso corrispettivo di un prezzo [1561] ss.], a eseguire, a favore dell'altra, prestazioni periodiche o continuative (2) di cose [1560], [1677], [74] l.f.] (3).
Note
(1) Spesso il somministrante è un imprenditore (2082 c.c.), come nel caso di fornitura di gas, o servizi elettrici; tuttavia, può anche trattarsi di commercianti al dettaglio, ad esempio nel caso di un fruttivendolo che rifornisce costantemente un albergo.
(2) La prestazione è periodica se tra le singole consegne del bene intercorre un lasso di tempo, come nel caso dell'azienda agricola che fa consegne periodiche ad un ristorante; è continuativa se manca il lasso di tempo e la fornitura è costante, ciò che accade, ad esempio, nella fornitura dell'energia elettrica.
(3) La somministrazione configura un'ipotesi tipica di contratto di durata (v.1458 c.c.). Si tratta di un contratto consensuale ad effetti obbligatori (1376 c.c.), naturalmente oneroso. Essa condivide con la vendita (1470 c.c.) l'oggetto, consistente in un dare, ma se ne distingue per la pluralità di prestazioni, così come, specificamente, nel caso di vendita a consegne ripartite (in cui l'unica prestazione è frazionata nel tempo). La prestazione di dare, inoltre, distingue la somministrazione dall'appalto (1655 c.c.). La somministrazione delle cose può essere fatta per il loro semplice uso, nel qual caso se ne acquista il solo godimento con l'obbligo di restituirle, ovvero per il loro consumo, nel qual caso il somministrato, divenuto proprietario, deve corrispondere un prezzo.
Massime giurisprudenziali (13)
1Cass. civ. n. 15771/2022
In tema di contratto di somministrazione di energia elettrica, l'utente che intenda contestare l'anomalia dei consumi, ritenuti eccessivi, a causa della manomissione del contatore da parte di terzi, è tenuto a dimostrare la sproporzione manifesta del consumo rilevato rispetto a quello effettivamente sostenuto, nonché a provare l'attività illecita del terzo, ovvero di avere diligentemente vigilato affinché intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del contatore.(Cassazione civile, Sez. VI-3, ordinanza n. 15771 del 17 maggio 2022)
2Cass. civ. n. 33559/2021
Il contratto di somministrazione si distingue dalla vendita a consegne ripartite perché, nel primo caso, la periodicità o la continuità delle prestazioni si pongono come elementi essenziali del contratto stesso, in funzione di un fabbisogno del somministrato (ove non sia stata determinata l'entità della somministrazione), si che ogni singola prestazione è distinta ed autonoma rispetto alle altre, mentre la vendita a consegne ripartite è caratterizzata dalla unicità della prestazione, rispetto alla quale la ripartizione delle consegne attiene soltanto al momento esecutivo del rapporto.(Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 33559 del 11 novembre 2021)
3Cass. civ. n. 24904/2021
In tema di contratto di somministrazione relativo a utenza idrica e nell'ipotesi in cui l'utente lamenti l'addebito di un consumo anomalo (nella specie, derivante da accertata perdita occulta nell'impianto), il gestore è tenuto, anche in virtù degli obblighi di correttezza e buona fede gravanti sulle parti del contratto, ad informare l'utente a prescindere dalle iniziative che questi è comunque tenuto ad adottare (onere di verifica dell'impianto e del contatore, c.d autolettura, ecc.), così da consentirgli di tempestivamente attivarsi per evitare l'aggravamento del danno.(Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 24904 del 15 settembre 2021)
4Cass. civ. n. 297/2020
In tema di somministrazione di energia elettrica, in forza del principio di vicinanza della prova, spetta all'utente contestare il malfunzionamento del contatore - richiedendone la verifica - e dimostrare l'entità dei consumi effettuati nel periodo (avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato in precedenti bollette e corrispondente agli ordinari impieghi di energia); incombe, invece, sul gestore l'onere di provare che lo strumento di misurazione è regolarmente funzionante e, in questo caso, l'utente è tenuto a dimostrare che l'eccessività dei consumi è imputabile a terzi e, altresì, che l'impiego abusivo non è stato agevolato da sue condotte negligenti nell'adozione di misure di controllo idonee ad impedire altrui condotte illecite.(Cassazione civile, Sez. VI-3, ordinanza n. 297 del 9 gennaio 2020)
5Cass. civ. n. 18179/2019
Ciò che contraddistingue l'appalto dalla somministrazione è l'oggetto della prestazione, costituito nel primo caso da servizi prestati continuativamente, nel secondo da cose prodotte dal somministrante e da prestare in via continuativa, laddove, nel caso in cui l'attività di fare sia strumentale rispetto all'erogazione, la fattispecie va qualificata come somministrazione. (Nella specie, la S.C., ha escluso la possibilità di qualificare come somministrazione un contratto di installazione di un sistema informatico, avente ad oggetto anche l'obbligo di provvedere agli aggiornamenti del software ed alla manutenzione dell'hardware, con conseguente inapplicabilità dell'art. 74 l.fall., nel testo ante riforma del 2006, riguardante solo le vendite a consegne ripartite ed il contratto di somministrazione).(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 18179 del 5 luglio 2019)
6Cass. civ. n. 19154/2018
In tema di contratti di somministrazione, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante, anche se convenuto in giudizio con azione di accertamento negativo del credito, l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi.(Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 19154 del 19 luglio 2018)
7Cass. civ. n. 20175/2015
In tema di contratto di somministrazione di energia elettrica, sussiste in capo all'utente un obbligo di vigilanza e custodia per la conservazione del contatore di proprietà del somministrante, sicché il danno determinato da tale inadempimento ha natura contrattuale e si prescrive nell'ordinario termine decennale di cui all'art. 2946 c.c.(Cassazione civile, Sez. VI-3, sentenza n. 20175 del 8 ottobre 2015)
8Cass. civ. n. 21729/2013
La clausola di esclusiva inserita in un contratto di somministrazione, in virtù del principio generale di libertà delle forme negoziali, deve avere la medesima forma prevista per il contratto cui accede e non soggiace all'operatività dell'art. 2596 c.c. che impone tale forma, "ad probationem", per il patto che limita la concorrenza.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 21729 del 23 settembre 2013)
9Cass. civ. n. 15189/2011
L'accertamento compiuto dal giudice di merito circa l'esistenza di un contratto avente ad oggetto una pluralità di prestazioni ad un cliente da parte di un fornitore non può essere condizione sufficiente per configurare il contratto di somministrazione, ove non sia individuata la connessione tra le prestazioni stesse, trattandosi di un contratto ad esecuzione continuata che si caratterizza come negozio unitario pur nel ripetersi degli atti di esecuzione.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 15189 del 11 luglio 2011)
10Cass. civ. n. 1469/1999
La concessione di vendita, pur presentando aspetti che, per qualche verso, l'avvicinano al contratto di somministrazione, non consente, tuttavia, di essere inquadrato in uno schema contrattuale tipico, trattandosi, invece, di un contratto innominato, che si caratterizza per una complessa funzione di scambio e di collaborazione e consiste, sul piano strutturale, in un contratto-quadro o contratto-normativo, dal quale deriva l'obbligo di stipulare singoli contratti di compravendita ovvero l'obbligo di concludere contratti di puro trasferimento dei prodotti, alle condizioni fissate nell'accordo iniziale.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 1469 del 22 febbraio 1999)
11Cass. civ. n. 742/1980
Nel contratto di somministrazione, caratterizzato dal fatto che il somministrante è tenuto ad effettuare diverse prestazioni, tra loro connesse, ma autonome, la pluralità di dette prestazioni, richiesta dalla stessa funzione e finalità del contratto, incide sulla formazione di esso, e non già, come nel caso di vendita a consegne ripartite, sull'esecuzione. Nello stesso contratto, la clausola di esclusiva a favore del somministrante, costituendo un mezzo di lotta all'altrui concorrenza e di assicurazione di una riserva di mercato, ha un fondamento economico e giuridico diverso da quello della stessa clausola a favore del somministrato, per il quale questa costituisce soltanto un mezzo d'incremento patrimoniale.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 742 del 2 febbraio 1980)
12Cass. civ. n. 3511/1977
Si verte in tema di somministrazione quando il frazionamento delle consegne è determinato dall'interesse del destinatario, per il soddisfacimento di un suo bisogno che si riproduca periodicamente, così da non poter trovare appagamento nella disponibilità delle cose in unica soluzione. Diversa è, invece l'ipotesi della vendita a consegne ripartite, in quanto, in questa figura contrattuale, il frazionamento non incide sull'oggetto, che resta sempre costituito da un'unica prestazione, ma rappresenta solo una modalità della esecuzione, collegata con l'impossibilità di effettuare la consegna in una sola volta. In questa seconda ipotesi, il contratto non è ad esecuzione periodica, come nel caso della somministrazione, ma ha per oggetto una prestazione unica, anche se frazionata.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 3511 del 4 agosto 1977)
13Cass. civ. n. 4228/1976
Il contratto di vendita a consegna ripartita si distingue dal contratto di somministrazione poiché ha ad oggetto una quantità predeterminata di cose da fornirsi in più riprese. Nella somministrazione, invece, che ha la sua essenza nella durata, poiché le singole forniture corrispondono ad un bisogno reiterato e durevole del somministrando, la quantità complessiva della prestazione non è determinabile a priori prima dell'inizio dell'esecuzione del contratto, ma diventa determinabile nel corso di detta esecuzione, in base alle finalità, previste in contratto, che le forniture debbono soddisfare restando così individuata anche la durata del contratto, che avrà termine con l'esaurimento di tale finalità.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 4228 del 15 novembre 1976)