Articolo 1558 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Disponibilità delle cose

Dispositivo

Sono validi gli atti di disposizione compiuti da chi ha ricevuto le cose; ma i suoi creditori non possono sottoporle a pignoramento [491], [513], [543] c.p.c.] o a sequestro [670], [671] c.p.c.] finché non ne sia stato pagato il prezzo.

Colui che ha consegnato le cose non può disporne fino a che non gli siano restituite.