Articolo 1565 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Sospensione della somministrazione

Dispositivo

Note

(1) La congruità dipende dalla natura della prestazione: non è tale il termine che, comunque, impedisca al somministrato di procurarsi altrove e senza ritardo la prestazione.

(2) La norma è un'estensione del principioinadimplenti non est adimplendum(v.1460 c.c.): infatti la sospensione è giustificata anche da un inadempimento non grave.

Massime giurisprudenziali (4)

1Cass. civ. n. 21070/2024

2Cass. civ. n. 25731/2015

3Cass. civ. n. 9624/1997

4Cass. civ. n. 10620/1990