Articolo 1566 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Patto di preferenza
Dispositivo
Il patto con cui l'avente diritto alla somministrazione [1559] si obbliga a dare la preferenza al somministrante nella stipulazione di un successivo contratto per lo stesso oggetto (1), è valido purché la durata dell'obbligo non ecceda il termine di cinque anni. Se è convenuto un termine maggiore, questo si riduce a cinque anni [1341], [2596] (2).
L'avente diritto alla somministrazione deve comunicare (3) al somministrante le condizioni propostegli da terzi e il somministrante deve dichiarare, sotto pena di decadenza, nel termine stabilito o, in mancanza, in quello richiesto dalle circostanze o dagli usi, se intende valersi del diritto di preferenza [179] disp. att.] (4).
Note
(1) Il patto può essere stipulato anche a favore del somministrato. Esso si limita a stabilire un diritto di preferenza (prelazione) a favore del somministrante a parità di condizioni e sempre che il somministrato si determini ad una nuova stipula. Tale patto si distingue dall'opzione (1331 c.c.), in quanto non fa nascere una proposta irrevocabile, e dal preliminare (1351,2932 c.c.), atteso che non determina l'obbligo di una successiva stipula per le parti.Poichè il patto è assunto volontariamente dai contraenti, ha efficacia solo obbligatoria e la sua violazione, non opponibile ai terzi, può far sorgere solo il diritto al risarcimento del danno (1218 ss. c.c.). Inoltre, la sua natura limitativa della libertà contrattuale fa ritenere che debba essere approvato specificamente per iscritto (v.13412 c.c.). In analogia all'art. 2596 del c.c.deve rivestire la forma scrittaad probationem.
(2) Il termine, quindi, è tassativo ed inderogabile per le parti (v.2596 c.c.).
(3) La comunicazione, che configura una proposta semplice (1326 c.c.), non è soggetta ad alcuna particolare forma se le parti non lo hanno stabilito (1352 c.c.).
(4) Se il somministrante si avvale della preferenza, il contratto si conclude con la sua comunicazione (1326,1334,1335 c.c.). Se non se ne avvale, il somministrato è libero di stipulare con altri ma purché non lo faccia a condizioni più favorevoli.
Massime giurisprudenziali (2)
1Cass. civ. n. 19556/2013
La disposizione dell'art. 1566 c.c., relativa al patto di preferenza nella somministrazione, è applicabile per analogia all'appalto solo se questo attenga a servizi continuativi o periodici, e riguardi la stipula di un successivo contratto di appalto per lo stesso oggetto.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 19556 del 26 agosto 2013)
2Cass. civ. n. 2269/1974
In ipotesi di patto di prelazione relativo a prestazioni continuative di trasporto, sono applicabili, in quanto compatibili, le norme relative al contratto di somministrazione, giusta il disposto dell'art. 1570 c.c., e quindi anche la norma dell'art. 1566, della cui compatibilità non può dubitarsi, non essendovi nella disciplina dell'appalto alcuna disposizione contraria, e tendendo il patto, nel caso di appalto di servizi come in quello di somministrazione, allo stesso fine, cioè a tutelare l'impresa fornitrice contro la concorrenza. Dalla norma dell'art. 1566 c.c. derivano al soggetto passivo della prelazione due obblighi: l'uno, principale, consistente nel dare la preferenza al soggetto attivo nella stipulazione di un contratto avente un determinato oggetto, o di ogni contratto, avente quell'oggetto, da stipularsi nel periodo di tempo, non maggiore di cinque anni, per il quale è stato concesso il diritto; l'altro, complementare, consistente nel comunicare al titolare della prelazione le condizioni proposte da terzi, per dargli modo di dichiarare se accetta di concludere il contratto a quelle condizioni. Nel caso in cui il titolare della prelazione dichiari di accettarle (e sempreché il patto di prelazione non disponga diversamente per effetto di speciali accordi), con la notificazione dell'accettazione nel termine stabilito il contratto resta concluso tra proponente e accettante alle condizioni comunicate, per l'avvenuto incontro dei consensi. Nel caso in cui il titolare della prelazione non accetti le condizioni comunicategli, o non dichiari esplicitamente, nel termine stabilito, di accettarle, egli decade dal diritto di essere preferito nella stipulazione di quel contratto le cui condizioni gli sono state comunicate, con la conseguenza che l'altra parte è libera di stipulare con un terzo, ma a condizioni che non siano più favorevoli per il terzo di quelle comunicate all'avente diritto alla prelazione. Infatti, la stipulazione a condizioni diverse e più convenienti per il terzo senza previamente comunicarle, come le imponeva la norma dell'art. 1566, secondo comma, al predetto avente diritto (il quale, appunto perché erano migliori di quelle da lui rifiutate, le avrebbe anche potute accettare); omissione che si risolve in una violazione dell'obbligo di colui che ha concesso la prelazione di porre l'altra parte in grado di esercitarla. L'art. 1566, secondo comma c.c. impone al soggetto passivo della prelazione volontaria l'obbligo di comunicare al soggetto attivo «le condizioni» contrattuali propostegli da terzi, ma non anche di rivelargli i nomi dei proponenti né di metterlo in grado di controllare la provenienza delle proposte. Siffatte indicazioni, aventi un oggetto diverso dalle condizioni, non sono prescritte dalla legge, e neppure possono ritenersi richieste dalle finalità del patto di prelazione, a raggiungere le quali è sufficiente che al titolare della preferenza sia dato il modo di concludere il contratto alle condizioni comunicategli, e che l'altra parte non lo possa stipulare con terzi a condizioni diverse e più favorevoli per costoro.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 2269 del 26 luglio 1974)