Articolo 1594 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Sublocazione o cessione della locazione

Dispositivo

Note

(1) Si vedano gli articoli2,6, comma 2, e36, L. 27 luglio 1978 n. 392.

(2) La differenza tra sublocazione e cessione del contratto (v.1406 ss.) sta in ciò: nella prima il conduttore, pur diventando, a sua volta, locatore, rimane obbligato verso il locatore originario; nella seconda il cessionario subentra nella medesima posizione del cedente-locatario, che è estromesso dal contratto.

Massime giurisprudenziali (7)

1Cass. civ. n. 17348/2011

2Cass. civ. n. 16111/2010

3Cass. civ. n. 24792/2008

4Cass. civ. n. 14454/2006

5Cass. civ. n. 15763/2000

6Cass. civ. n. 861/1989

7Cass. civ. n. 337/1979