Articolo 1613 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Facoltà di recesso degli impiegati pubblici
Dispositivo
(1)Gli impiegati delle pubbliche amministrazioni possono, nonostante patto contrario, recedere dal contratto nel caso di trasferimento, purché questo non sia stato disposto su loro domanda.
Tale facoltà si esercita mediante disdetta motivata, e il recesso ha effetto dal secondo mese successivo a quello in corso alla data della disdetta.
Note
(1) Si veda l'articolo4, L. 27 luglio 1978, n. 392.