Articolo 1614 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Morte dell'inquilino

Dispositivo

Note

(1) Se si tratta di immobili ad uso abitativo prevale la disciplina speciale di cui agli articoli6 e37, L. 27 luglio 1978, n. 392, così come interpretata dalla Corte Costituzionale (Corte Cost., 7 aprile 1988, n. 404). La norma in esame torna ad applicarsi anche nell'ipotesi in cui manchino i soggetti indicati da tali disposizioni ovvero, se esistenti, rinuncino al proprio diritto.

(2) Si vedano gli articoli4,6,27,29 e37, L. 27 luglio 1978, n. 392.

Massime giurisprudenziali (3)

1Cass. civ. n. 26670/2017

2Cass. civ. n. 3074/1995

3Cass. civ. n. 11328/1990