Articolo 1615 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Gestione e godimento della cosa produttiva
Dispositivo
(1)Quando la locazione ha per oggetto il godimento di una cosa produttiva, mobile o immobile, l'affittuario deve curarne la gestione in conformità della destinazione economica della cosa [1618], [1619] e dell'interesse della produzione [1619], [1620]. A lui spettano i frutti [820], [821] e le altre utilità (2) della cosa [41] Cost.].
Note
(1) L'affitto è un tipo particolare di locazione (1571 c.c.) da cui si distingue poiché ha ad oggetto un bene produttivo. Come la locazione è un contratto oneroso (in cui il corrispettivo prende il nome di affitto), consensuale e ad effetti obbligatori (1376 c.c.) che, se ha ad oggetto immobili, deve essere trascritto (1350 c.c.).
(2) Cioè le utilità che avvantaggiano in modo indiretto l'affittuario.
Massime giurisprudenziali (2)
1Cass. civ. n. 5391/2012
Il contratto avente per oggetto lo sfruttamento di una cava non può essere inquadrato nello schema della vendita immobiliare, ove ad esso sia apposto un termine finale, attesa l'impossibilità tecnico-giuridica, nel nostro ordinamento, di una vendita sottoposta a termine finale per l'inammissibilità della proprietà temporanea, essendo invece esso tipicamente sussumibile, ai sensi degli artt. 820 e 1615 c.c., nella figura del contratto di affitto. (Nella specie, la S.C. ha osservato che la clausola della temporaneità aveva significato dirimente per escludere l'inquadramento della fattispecie nel contratto di vendita immobiliare, anche in presenza della previsione della rinuncia all'ipoteca legale).(Cassazione civile, Sez. V, sentenza n. 5391 del 4 aprile 2012)
2Cass. civ. n. 10106/2000
Il criterio discretivo tra locazione di immobile ad uso non abitativo e affitto d'azienda è fondato, rispettivamente, sulla valenza assorbente ed esclusiva dell'immobile nel primo caso e, viceversa, sulla sua considerazione funzionalmente paritaria e complementare con gli altri beni organizzati per l'azienda, nel secondo caso.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 10106 del 2 agosto 2000)