Articolo 1615 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Gestione e godimento della cosa produttiva

Dispositivo

Note

(1) L'affitto è un tipo particolare di locazione (1571 c.c.) da cui si distingue poiché ha ad oggetto un bene produttivo. Come la locazione è un contratto oneroso (in cui il corrispettivo prende il nome di affitto), consensuale e ad effetti obbligatori (1376 c.c.) che, se ha ad oggetto immobili, deve essere trascritto (1350 c.c.).

(2) Cioè le utilità che avvantaggiano in modo indiretto l'affittuario.

Massime giurisprudenziali (2)

1Cass. civ. n. 5391/2012

2Cass. civ. n. 10106/2000