Articolo 1617 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Obblighi del locatore

Dispositivo

Il locatore è tenuto a consegnare la cosa, con i suoi accessori e le sue pertinenze [817] (1), in istato da servire all'uso e alla produzione a cui è destinata [1575] n. 1] (2).

Note

(1) Sono tali, ad esempio, i magazzini annessi al fondo che servono per custodire le merci.

(2) Oltre all'obbligo di consegna, deve ritenersi che sul locatore gravino gli altri obblighi previsti a carico del locatore, adeguatamente adattati al fatto che si tratta di bene produttivo (v.1575,1578,1581,1585,1586 c.c.).

Massime giurisprudenziali (2)

1Cass. civ. n. 6485/1992

L'esonero del locatore dalla garanzia per molestie di fatto subite ad opera di terzi dal conduttore presuppone l'immissione di quest'ultimo nella detenzione qualificata del bene che avviene con la consegnaexart. 1617 c.c., giacché prima di tale momento il conduttore non è in grado di difendersi dalle molestie dei terzi mediante le azioni possessorie (artt. 1168 e 1170 c.c.) non essendo nel possesso e neppure nella mera detenzione della cosa.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 6485 del 29 maggio 1992)

2Cass. civ. n. 1391/1983

Il potere di iniziativa dell'affittuario, diretto ad adattare alle proprie esigenze l'ordinamento colturale esistente nel momento del suo ingresso nel fondo, incontra un limite nella destinazione economica del fondo stesso, nelle norme della buona tecnica agraria, nella conformità dell'iniziativa all'interesse della produzione e nella mancanza di danno economico per il concedente. Costituisce, pertanto, grave inadempimento, che impedisce la proroga e legittima la risoluzione del contratto, la violazione dell'obbligo contrattuale di non mutare la destinazione economica del fondo, anche se tale sostituzione dia luogo pur sempre ad un'attività agraria.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 1391 del 23 febbraio 1983)