Articolo 1618 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Inadempimenti dell'affittuario
Dispositivo
(1)Il locatore può chiedere la risoluzione del contratto [1453], se l'affittuario non destina al servizio della cosa i mezzi necessari per la gestione di essa (2), se non osserva le regole della buona tecnica [1176] comma 2], ovvero se muta stabilmente la destinazione economica della cosa [1615] (3).
Note
(1) Si veda l'articolo 16, L. 3 maggio 1982, n. 203 (Norme sui contratti agrari).
(2) Si pensi, ad esempio, all'affittuario che non assume i dipendenti necessari ovvero usa un fondo agricolo per destinarlo a parcheggio delle proprie autovetture.
(3) Trattandosi di contratto di durata, la risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite (v.1458, 1 c.c.).
Massime giurisprudenziali (3)
1Cass. civ. n. 26843/2006
In materia di contratti agrari l'unilaterale non autorizzata trasformazione del fondo da parte dell'affittuario può concretare un inadempimento che giustifica la risoluzione del rapporto agrario ai sensi dell'art. 5 legge del 3 maggio 1982, n. 203, quando modifichi l'originario ordinamento colturale del fondo, perché la libertà di iniziativa, di organizzazione e di gestione attribuita all'affittuario dall'art. 10 legge 11 febbraio 1971, n. 11, e dall'art. 16 della stessa legge n. 203 del 1982 trova limite nell'obbligo di conservare la struttura funzionale e la destinazione economica del fondo voluta dal concedente, come è reso palese anche dall'art. 5 della legge n. 203 del 1982, che espressamente ricollega il concetto di gravità dell'inadempimento alla conservazione del fondo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso la risoluzione dando rilievo alla volontà delle parti espressa nella formula contrattuale affitto di "nuda terra" e nella tacita rinnovazione del contratto alla scadenza, quando già la destinazione a foraggere e pascolo era stata impressa al terreno, oltre che alla coincidenza di tale destinazione con la normale destinazione di terreni similari nella zona). (Rigetta, App. Messina, 27 Settembre 2002).(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 26843 del 14 dicembre 2006)
2Cass. civ. n. 324/1990
In tema di affitto di fondi rustici, ai fini dell'accertamento dell'esistenza e gravità d'un inadempimento del conduttore in relazione al mantenimento delle scorte nel fondo ed all'impiego nella sua coltivazione del letame del bestiame, assume rilevanza decisiva lo stabilire, avuto riguardo alle concrete modalità della consegna del bestiame da parte del locatore, se il conduttore abbia acquistato la proprietà delle scorte (come accade nel caso di consegna eseguita con le modalità previste dagli artt. 1645, comma terzo, e 1640, comma terzo, c.c.) o se queste siano rimaste di proprietà del locatore (come accade nei casi previsti dagli arti. 1642 e 1645, comma secondo, c.c.), giacché, nella prima ipotesi, ove l'affittuario alieni il bestiame, occorre valutare se tale alienazione abbia fatto venir meno la concreta destinazione al servizio del fondo dei mezzi necessari alla sua coltivazione secondo i principi della buona tecnica agraria (art. 1618 c.c.), mentre nella seconda, costituendo le scorte la dotazione del fondo, che deve essere mantenuta per tutta la durata del rapporto (artt. 1640, comma primo, e 1642 c.c.), la loro asportazione produce una radicale modificazione, che l'affittuario non può operare unilateralmente senza incorrere in un inadempimento contrattuale.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 324 del 22 gennaio 1990)
3Cass. civ. n. 1391/1983
Il potere di iniziativa dell'affittuario, diretto ad adattare alle proprie esigenze l'ordinamento colturale esistente nel momento del suo ingresso nel fondo, incontra un limite nella destinazione economica del fondo stesso, nelle norme della buona tecnica agraria, nella conformità dell'iniziativa all'interesse della produzione e nella mancanza di danno economico per il concedente. Costituisce, pertanto, grave inadempimento, che impedisce la proroga e legittima la risoluzione del contratto, la violazione dell'obbligo contrattuale di non mutare la destinazione economica del fondo, anche se tale sostituzione dia luogo pur sempre ad un'attività agraria.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 1391 del 23 febbraio 1983)