Articolo 1647 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Nozione

Dispositivo

Note

(1) Il lavoro dell'affittuario e della sua famiglia deve prevalere su quello di terzi che prestano a qualsiasi titolo la propria attività; cioè deve trattarsi, al più, di piccola azienda agricola famigliare. Ciò distingue la fattispecie in esame dall'affitto di fondo rustico (v.1628 ss. c.c.).

(2) L'inciso "sempre che il fondo non superi i limiti di estensione che, per singole zone e colture, possono essere determinati dalle norme corporative" è da ritenersi implicitamente abrogato ai sensi del D. lgs. lgt. 23 novembre 1944, n. 369 e del R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721.

Massime giurisprudenziali (4)

1Cass. civ. n. 2664/2006

2Cass. civ. n. 26079/2005

3Cass. civ. n. 1663/2005

4Cass. civ. n. 17855/2003