Articolo 1648 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Casi fortuiti ordinari
Dispositivo
Il giudice, con riguardo alle condizioni economiche dell'affittuario, può disporre il pagamento rateale del fitto se per un caso fortuito ordinario, le cui conseguenze l'affittuario ha assunte a suo carico [1637], si verifica la perdita di almeno la metà dei frutti del fondo [1654] (1).
Note
(1) Tale articolo si ritiene abrogato ai sensi dell'articolo 11, L. 12 giugno 1962, n. 567, che sancisce la nullità (1418 ss. c.c.) di tutti i patti che accollino all'affittuario coltivatore diretto i rischi derivanti da casi fortuiti ordinari e straordinari (v.1637 c.c.) che determinino perimento dei frutti non separati o mancata produzione in misura superiore ad un terzo della normale produzione.
Massime giurisprudenziali (1)
1Cass. civ. n. 1941/1969
L'art. 1648 c.c. regola le sole modalità di pagamento del canone, attribuendo in proposito al giudice una facoltà discrezionale, ma non prevede alcuna deroga alla scadenza del pagamento e non influisce, quindi sulla sussistenza dell'inadempimento.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 1941 del 30 maggio 1969)