Articolo 1648 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Casi fortuiti ordinari

Dispositivo

Note

(1) Tale articolo si ritiene abrogato ai sensi dell'articolo 11, L. 12 giugno 1962, n. 567, che sancisce la nullità (1418 ss. c.c.) di tutti i patti che accollino all'affittuario coltivatore diretto i rischi derivanti da casi fortuiti ordinari e straordinari (v.1637 c.c.) che determinino perimento dei frutti non separati o mancata produzione in misura superiore ad un terzo della normale produzione.

Massime giurisprudenziali (1)

1Cass. civ. n. 1941/1969