Articolo 1682 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Responsabilità del vettore nei trasporti cumulativi

Dispositivo

Note

(1) Si ha trasporto cumulativo quando più vettori successivi assumono, con un unica stipula, l'obbligazione indivisa di effettuare il trasporto (v.1700 c.c.). Esso si distingue dalsubcontrattoin cui il primo contraente assume l'obbligo di eseguire l'intera prestazione.

(2) La norma configura una eccezione alla solidarietà che vige, di regola, nelle obbligazioni indivisibili (1317 c.c.).

Massime giurisprudenziali (3)

1Cass. civ. n. 2529/2006

2Cass. civ. n. 4082/1977

3Cass. civ. n. 1148/1964