Articolo 1683 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Indicazioni e documenti che devono essere forniti al vettore

Dispositivo

Il mittente deve indicare con esattezza al vettore il nome del destinatario e il luogo di destinazione, la natura, il peso, la quantità e il numero delle cose da trasportare e gli altri estremi necessari per eseguire il trasporto (1).

Se per l'esecuzione del trasporto occorrono particolari documenti (2), il mittente deve rimetterli al vettore all'atto in cui consegna le cose da trasportare (3).

Sono a carico del mittente i danni che derivano dall'omissione o dall'inesattezza delle indicazioni o dalla mancata consegna o irregolarità dei documenti.

Note

(1) Di solito nel contratto di trasporto una parte, mittente, affida al vettore un bene affinchè lo consegni ad un destinatario: in tal caso si configura un contratto a favore di terzo (1411 c.c.).

(2) Ad esempio la lettera di vettura di cui all'art.art. 1684 del c.c..

(3) In ogni caso il contratto rimane consensuale (1678,1376 c.c.).

Massime giurisprudenziali (6)

1Cass. civ. n. 31070/2019

Il contratto di trasporto concluso tra venditore-mittente e vettore, pur essendo collegato da un nesso di strumentalità con il contratto di compravendita concluso tra venditore-mittente ed acquirente-destinatario, conserva la sua autonomia ed è pertanto soggetto alla disciplina dettata dagli artt. 1683 e ss. cod. civ., con la conseguenza che il venditore-mittente, anche dopo la rimessione delle cose al vettore, conserva la titolarità dei diritti nascenti dal contratto di trasporto, ivi compreso quello al risarcimento del danno da inadempimento, fino al momento in cui, arrivate le merci a destino (o scaduto il termine entro il quale sarebbero dovute arrivare), il destinatario non ne richieda la riconsegna al vettore, ai sensi dell'art. 1689 cod. civ.(Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 31070 del 28 novembre 2019)

2Cass. civ. n. 31067/2019

Nella vendita con spedizione ex art. 1510, comma 2, c.c., il contratto di trasporto, poiché mantiene una propria autonomia, è soggetto alla disciplina dettata dagli artt. 1683 ss. c.c. e, quindi, il venditore-mittente, anche dopo la consegna delle cose al vettore, conserva la titolarità dei diritti nascenti dal contratto di trasporto fino al momento in cui, arrivata la merce a destinazione (o scaduto il termine entro il quale essa sarebbe dovuta arrivare), il destinatario non la richieda al medesimo vettore ai sensi dell'art. 1689, comma 1, c.c. Ne consegue che solo da tale momento il detto destinatario è legittimato, in caso di assicurazione contro la perdita o l'avaria della merce trasportata, ad esigere dall'assicuratore il pagamento del relativo indennizzo.(Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 31067 del 28 novembre 2019)

3Cass. civ. n. 19451/2008

In tema di contratto di trasporto di cose - che si configura come contratto a favore di terzi - il destinatario, dopo che abbia chiesto o comunque ricevuto la consegna della merce, acquista tutti i diritti nascenti dal contratto, compreso quello al risarcimento del danno subito dal carico, a prescindere dal pagamento dei crediti relativi al trasporto. (Rigetta, App. Milano, 08 giugno 2004).(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 19451 del 15 luglio 2008)

4Cass. civ. n. 11282/2005

In tema di trasporto internazionale di merci su strada, l'applicabilità della particolare normativa dettata dalla Convenzione di Ginevra del 19 maggio 1956 (resa esecutiva con la legge 6 dicembre 1960, n. 1621) postula che le parti contraenti abbiano in tal senso manifestata la loro volontà, sia attraverso l'inserimento nella lettera di vettura dell'indicazione che il trasporto è assoggettato al regime di cui alla predetta Convenzione (Art. 6, par. L, lett. K), sia - in mancanza della lettera di vettura - attraverso pattuizioni tra le parti, anche orali, dimostrabili con qualunque mezzo di prova.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 11282 del 27 maggio 2005)

5Cass. civ. n. 18300/2003

Il contratto di trasporto di cose, quando il destinatario è persona diversa dal mittente, è un contratto a favore di terzi tra mittente e vettore, in cui terzo beneficiario è il destinatario della merce, con la particolarità che il terzo può dichiarare di volerne profittare solo quando il trasporto sia avvenuto e le cose siano fisicamente dislocate nel luogo di destinazione; ne consegue che, fino al momento in cui il destinatario non chiede la consegna della merce al vettore (in tal modo implicitamente accettando che si trasferiscano in suo favore i diritti derivanti dal contratto), obbligato al pagamento del corrispettivo del trasporto al vettore è il solo mittente stipulante.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 18300 del 1 dicembre 2003)

6Cass. civ. n. 1712/2000

In tema di responsabilità del vettore nel trasporto di cose, nel vigente codice civile non sussiste più la presunzioneiuris et de iureche la perdita dei valori non denunciati sia dovuta al fatto dello stesso mittente. Attualmente, combinando l'onere di esatta indicazione della natura delle cose da trasportare (a carico del mittenteexart. 1683 comma primo c.c.) con la sanzione per cui «sono a carico del mittente i danni che derivano dall'omissione o dall'inesattezza delle indicazioni» (art. 1683 comma terzo c.c.), e con il principio secondo il quale il vettore non risponde della perdita o avaria che deriva dal «fatto del mittente» (art. 1693 comma primo c.c.), la materia risulta regolata nel senso che occorre, volta per volta, accertare se l'omissione delle indicazioni sia stata la causa della perdita dei valori avvenuta per difetto di quelle speciali e congrue misure di custodia che, da un lato, il vettore avrebbe dovuto adottare al fine di evitare la perdita della cosa trasportata e, dall'altro, egli non abbia attuato proprio per non essere stato messo sull'avviso. In simile ipotesi si può parlare, in relazione all'art. 1693 c.c. comma primo, di perdita per fatto del mittente, e, ad un tempo, si verifica la fattispecie dell'art. 1683 comma terzo c.c.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 1712 del 16 febbraio 2000)