Articolo 1685 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Diritti del mittente

Dispositivo

Il mittente può sospendere il trasporto e chiedere la restituzione delle cose, ovvero ordinarne la consegna a un destinatario diverso da quello originariamente indicato o anche disporre diversamente, salvo l'obbligo di rimborsare le spese e di risarcire i danni derivanti dal contrordine [1671], [1734], [1738], [2227], [2237] (1).

Qualora dal vettore sia stato rilasciato al mittente un duplicato della lettera di vettura o una ricevuta di carico, il mittente non può disporre delle cose consegnate per il trasporto, se non esibisce al vettore il duplicato o la ricevuta per farvi annotare le nuove indicazioni. Queste devono essere sottoscritte dal vettore.

Il mittente non può disporre delle cose trasportate dal momento in cui esse sono passate a disposizione del destinatario.

Note

(1) Si discute entro quali limiti può essere esercitato il diritto in questione, ad esempio se il diverso destinatario debba essere comunque situato lungo il percorso inizialmente previsto.

Massime giurisprudenziali (3)

1Cass. civ. n. 702/2018

Nel trasporto di cose, il mittente che domandi al vettore il risarcimento del danno patito in conseguenza della perdita della merce trasportata ha il solo onere di provare la perdita del carico ed il valore di esso, ma non anche di avere indennizzato il destinatario della merce per il mancato arrivo di questa a destinazione; spetta invece al vettore, onerato della prova del fatto impeditivo della pretesa risarcitoria, dimostrare che il mittente ha già percepito dal destinatario il prezzo della merce andata perduta o che il destinatario gliene ha chiesto la restituzione.(Cassazione civile, Sez. VI-3, ordinanza n. 702 del 12 febbraio 2018)

2Cass. civ. n. 931/1995

In tema di contratto di trasporto di cose, l'esercizio del diritto di «contrordine» del mittente (art. 1685 c.c.), che non è soggetto ad una forma determinata, non richiede il consenso da parte di chi effettua la consegna, né il suo concorso nella formazione del nuovo documento di trasporto.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 931 del 26 gennaio 1995)

3Cass. civ. n. 3054/1979

Nel contratto di trasporto di cose il mittente ha diritto di modificare, nel corso dell'esecuzione del contratto, le disposizioni già impartite al vettore in ordine alle modalità di pagamento da parte del destinatario dei crediti da cui è gravata la cosa trasportata. (Nella specie, pagamento per contanti o con assegno circolare invece dell'autorizzata accettazione di assegni di conto corrente).(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 3054 del 25 maggio 1979)