Articolo 1684 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Lettera di vettura e ricevuta di carico

Dispositivo

Su richiesta del vettore, il mittente deve rilasciare una lettera di vettura con la propria sottoscrizione, contenente le indicazioni enunciate nell'articolo precedente e le condizioni convenute per il trasporto.

Su richiesta del mittente, il vettore deve rilasciare un duplicato della lettera di vettura con la propria sottoscrizione o, se non gli è stata rilasciata lettera di vettura, una ricevuta di carico, con le stesse indicazioni (1).

Salvo contrarie disposizioni di legge, il duplicato della lettera di vettura e la ricevuta di carico possono essere rilasciate con la clausola «all'ordine» [1691], [1996].

Note

(1) La lettera di vettura e la ricevuta di carico sono documenti la cui funzione principale è provare l'esistenza del contratto. Se vengono rilasciati con la clausola "all'ordine" costituiscono anche titoli di credito e si applica loro la relativa disciplina (1992 ss. c.c.); in particolare, si tratta di titoli di credito che non incorporano un diritto di credito in senso patrimoniale ma il diritto alla consegna delle merci indicate e, pertanto, si definiscono titoli rappresentativi (1996 c.c.).

Massime giurisprudenziali (5)

1Cass. civ. n. 14089/2014

Lo spedizioniere acquista anche la veste di vettore ex art. 1741 cod. civ. ove assuma una unitaria obbligazione di esecuzione, in autonomia, del trasporto della merce con mezzi propri o altrui, verso un corrispettivo. L'accertamento di tale rapporto si risolve in una indagine sul concreto contenuto dell'intento negoziale, che non può essere soddisfatta dalla sola circostanza della girata allo spedizioniere della polizza di carico, la quale è titolo di credito causale del diritto alla consegna della merce trasportata, ma non implica l'automatica assunzione, da parte del medesimo, degli obblighi derivanti dal contratto di trasporto.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 14089 del 20 giugno 2014)

2Cass. civ. n. 28282/2011

In tema di trasporto di cose, elemento caratteristico ed esclusivo della disciplina della conclusione del contratto è la lettera di vettura, cioè il documento che, ai sensi degli artt. 1683 e 1684 c.c., il mittente deve rilasciare e sottoscrivere su richiesta del vettore, il quale, a sua volta, deve rilasciare e sottoscrivere al mittente un duplicato, contenente l'indicazione "del destinatario e del luogo di destinazione, la natura, il peso, la quantità ed il numero delle cose da trasportare e gli altri estremi necessari per eseguire il trasporto". Pertanto, pur trattandosi di un contratto a forma libera, la cui prova può essere fornita con ogni mezzo, una volta emessa la lettera di vettura, essa documenta l'esistenza ed il contenuto del contratto ed individua il mittente ed il vettore.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 28282 del 22 dicembre 2011)

3Cass. civ. n. 7217/1991

In tema di trasporto di cose, ed al fine di stabilire se il mittente abbia o meno agito in rappresentanza di altri, le risultanze della lettera di vettura non sono vincolanti, e possono essere chiarite (od anche superate) attraverso ulteriori documenti e prove, incluse quelle testimoniali, considerato che detta lettera non è essenziale alla formazione del contratto, né è necessaria per la dimostrazione del contratto medesimo.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 7217 del 27 giugno 1991)

4Cass. civ. n. 9993/1990

Il contratto di trasporto, a differenza del contratto di spedizione che è una sottospecie del mandato, avente quale causa specifica l'organizzazione da parte dello spedizioniere di una serie di operazioni finalizzate al trasporto, è caratterizzato dal compimento dell'opusperfectumdel trasferimento «di persone o cose da un luogo ad un altro» a carico di un soggetto determinato. Elemento caratteristico ne è la «lettera di vettura» — cioè il documento che il mittente deve rilasciare su richiesta del vettore, contenente l'indicazione del destinatario e del luogo di destinazione, la natura, il peso, la quantità ed il numero delle cose da trasportare e gli altri estremi necessari per perseguire il trasporto la cui esistenza è elemento significativo per ritenere concluso un contratto di trasporto, il quale non può essere escluso solo per il fatto che il vettore originario si sia servito di un subvettore.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 9993 del 11 ottobre 1990)

5Cass. civ. n. 998/1971

La ricevuta di carico quando non è all'ordine, è un semplice documento probatorio della consegna della merce al vettore; anche il delivery order è un documento probatorio, ma esso è predisposto unicamente al fine di agevolare l'enunciazione della prestazione, apprestando un mezzo di prova di particolare efficacia per l'individuazione della persona del creditore. Attesa la diversa funzione dei due documenti non si può estendere la disciplina della ricevuta di carico sancita dal c.c. al delivery order.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 998 del 6 aprile 1971)