Articolo 1716 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Pluralità di mandatari

Dispositivo

Note

(1) Si tratta del mandato c.d. congiuntivo, che va tenuto distinto dal mandato collettivo (1726 c.c.), che si configura quando l'incarico è conferito da più mandanti, per un interesse loro comune, ad un unico mandatario. Nel caso di mandato congiuntivo se manca l'accettazione di uno dei mandatari, la conclusione dell'affare non vincola il mandante, salvo ratifica (v.1711 c.c.).

(2) Si tratta del mandato c.d. disgiuntivo. Il dovere di comunicazione che incombe sul mandante può essere qualificato come applicazione del principio dibuona fede(1175 c.c.) e, pertanto, si può ritenere che dalla sua lesione sorga un danno per violazione dell'interesse negativo, cioè quello dei mandatari a non essere coinvolti in una stipula che poi si rivela inutile, per il mandante ma anche per essi (v.1337 c.c.).

(3) Tale ultimo comma prescinde dal conferimento dell'incarico a più mandatari, anzi, presuppone proprio che manchi un incarico congiuntivo.

Massime giurisprudenziali (7)

1Cass. civ. n. 34800/2021

2Cass. civ. n. 20432/2018

3Cass. civ. n. 15174/2017

4Cass. civ. n. 8525/2017

5Cass. civ. n. 11270/2012

6Cass. civ. n. 12149/2000

7Cass. civ. n. 729/1971