Articolo 1716 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Pluralità di mandatari
Dispositivo
Salvo patto contrario, il mandato conferito a più persone designate a operare congiuntamente non ha effetto, se non è accettato da tutte (1).
Se nel mandato non è dichiarato che i mandatari devono agire congiuntamente, ciascuno di essi può concludere l'affare [2203] comma 3]. In questo caso il mandante, appena avvertito della conclusione, deve darne notizia agli altri mandatari; in mancanza è tenuto a risarcire i danni derivanti dall'omissione o dal ritardo (2).
Se più mandatari hanno comunque operato congiuntamente, essi sono obbligati in solido verso il mandante (3).
Note
(1) Si tratta del mandato c.d. congiuntivo, che va tenuto distinto dal mandato collettivo (1726 c.c.), che si configura quando l'incarico è conferito da più mandanti, per un interesse loro comune, ad un unico mandatario. Nel caso di mandato congiuntivo se manca l'accettazione di uno dei mandatari, la conclusione dell'affare non vincola il mandante, salvo ratifica (v.1711 c.c.).
(2) Si tratta del mandato c.d. disgiuntivo. Il dovere di comunicazione che incombe sul mandante può essere qualificato come applicazione del principio dibuona fede(1175 c.c.) e, pertanto, si può ritenere che dalla sua lesione sorga un danno per violazione dell'interesse negativo, cioè quello dei mandatari a non essere coinvolti in una stipula che poi si rivela inutile, per il mandante ma anche per essi (v.1337 c.c.).
(3) Tale ultimo comma prescinde dal conferimento dell'incarico a più mandatari, anzi, presuppone proprio che manchi un incarico congiuntivo.
Massime giurisprudenziali (7)
1Cass. civ. n. 34800/2021
La nomina, nel corso del giudizio, di un secondo procuratore non autorizza, di per sé sola, in difetto di univoche espressioni contrarie, a presumere che la stessa sia fatta in sostituzione del primo, dovendosi, invece, presumere che ne sia stato aggiunto a questi un altro e che ognuno di essi sia munito di pieni poteri di rappresentanza processuale della parte, in base al principio del carattere ordinariamente disgiuntivo del mandato stabilito dall'art. 1716, comma 2, c.c.(Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 34800 del 17 novembre 2021)
2Cass. civ. n. 20432/2018
Qualora la procura alle liti conferisca al difensore il potere di nominare altro difensore, deve ritenersi che essa contenga un autonomo mandato "ad negotia" - non vietato dalla legge professionale né dal codice di rito - che abilita il difensore a nominare altri difensori, i quali non hanno veste di sostituti del legale che li ha nominati bensì, al pari di questo, di rappresentanti processuali della parte.(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 20432 del 2 agosto 2018)
3Cass. civ. n. 15174/2017
Qualora il mandato alle liti venga conferito a più difensori, ciascuno di essi, in difetto di un'espressa ed inequivoca volontà della parte circa il carattere congiuntivo, e non disgiuntivo, del mandato medesimo, ha pieni poteri di rappresentanza processuale, con la conseguenza che, in caso di procura speciale per ricorrere per cassazione, il ricorso è validamente proposto anche se sottoscritto da uno solo di essi ed anche se l’altro avvocato non sia iscritto nell’albo speciale, in ossequio al principio di conservazione dell’atto per raggiungimento dello scopo nonché alle regole sul mandato con rappresentanza, mentre, per quanto attiene all'autenticazione della sottoscrizione, essa deve ritenersi possibile anche se effettuata soltanto da uno dei difensori designati, poiché l'art. 1712, comma 1, c.c., esige l'accettazione di tutti i mandanti soltanto nel caso di mandato congiuntivo.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 15174 del 20 giugno 2017)
4Cass. civ. n. 8525/2017
La nomina, nel corso del giudizio, di un secondo procuratore non autorizza, di per sè sola, in difetto di univoche espressioni contrarie, a presumere che la stessa sia fatta in sostituzione del primo, dovendosi, invece, presumere che ne sia stato aggiunto a questi un altro, e che ognuno di essi sia munito di pieni poteri di rappresentanza processuale della parte, in base al principio del carattere ordinariamente disgiuntivo del mandato stabilito dall'art. 1716, comma 2, c.c.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 8525 del 31 marzo 2017)
5Cass. civ. n. 11270/2012
L'arbitrato irrituale è riconducibile alla figura del mandato conferito congiuntamente, poiché solo dal concorso della volontà di entrambe le parti compromittenti viene conferito al collegio arbitrale il mandato di definire la controversia; inoltre, data la natura dell'incarico, necessariamente indivisibile e ad attuazione congiunta, tutti gli arbitri devono accettare e partecipare alle attività richieste per l'esecuzione del mandato, con la conseguenza che il termine (comunque unico) di adempimento per il deposito del lodo può iniziare a decorrere dal momento in cui il giudizio arbitrale può dirsi pendente, quando gli arbitri siano effettivamente investiti del potere negoziale conferito loro dai mandanti, cioè presuntivamente dalla data di costituzione del collegio arbitrale, salvo patto contrario, ex art. 1716, primo comma, c.c., del quale dev'essere data congrua e adeguata motivazione.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 11270 del 5 luglio 2012)
6Cass. civ. n. 12149/2000
Dai principi in tema di procura (artt. 83 e 365 c.p.c.) e di mandato, ed in particolare dall'art. 1716, secondo comma, c.c. disciplinante l'ipotesi di pluralità di mandatari, discende che, se il mandato alle liti viene conferito a più difensori, deve escludersi che ciascuno di essi, in presenza di una espressa volontà della parte circa il carattere congiuntivo del mandato medesimo, abbia pieni poteri di rappresentanza processuale, con la conseguenza che in caso di procura speciale per ricorrere in cassazioneexart. 365 c.p.c., il ricorso non è validamente proposto — ed è quindi inammissibile — se sottoscritto da uno solo di essi.(Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 12149 del 14 settembre 2000)
7Cass. civ. n. 729/1971
La congiuntività del mandato a più mandatari è nell'interesse del mandante ed è quindi derogabile, per fatto contrario, anche implicitamente manifestato, mentre l'atto posto in essere, non congiuntamente, dall'uno solo dei mandatari, può essere ratificato con il comportamento delle parti interessate e, comunque, è valido, senza necessità di ratifica, se giustificato dalla natura e dall'urgenza delle indagini.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 729 del 16 marzo 1971)