Articolo 1717 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Sostituto del mandatario

Dispositivo

Note

(1) Si discute se la sostituzione configuri unsubcontrattoovvero un contratto a favore di terzo (1411 c.c.) laddove terzo sarebbe il mandante.

(2) Ad esempio, un sostituto si rende necessario, per legge, se una banca deve eseguire un incarico in un luogo in cui non esistono sue filiali (1856, 2 c.c.).

(3) Il sostituto ed il sostituito rispondono solidalmente verso il mandante (1292 ss. c.c.).

(4) Si tratta della c.d.culpa in eligendo, cioè, appunto, nella scelta del sostituto.

(5) Il rapporto tra mandatario e mandante rimane in essere, di modo che il primo rimane obbligato verso il secondo anche se si fa sostituire ed il secondo si libera dalla propria obbligazione una volta che versa il compenso al mandatario.

(6) L'azione può essere esperita dal mandante sia che il sostituto abbia agito previa autorizzazione sia che questa sia mancata. Tuttavia, è necessario che possa ancora agire il mandatario stesso, pertanto il mandante perde l'azione diretta se il mandatario ha ratificato l'operato del sostituto.

Massime giurisprudenziali (12)

1Cass. civ. n. 7593/2024

2Cass. civ. n. 9381/2020

3Cass. civ. n. 20640/2019

4Cass. civ. n. 20432/2018

5Cass. civ. n. 1580/2018

6Cass. civ. n. 15412/2010

7Cass. civ. n. 18512/2006

8Cass. civ. n. 7515/1999

9Cass. civ. n. 1642/1999

10Cass. civ. n. 7430/1990

11Cass. civ. n. 301/1988

12Cass. civ. n. 2199/1980