Articolo 1717 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Sostituto del mandatario

Dispositivo

(1)Il mandatario che, nell'esecuzione del mandato, sostituisce altri a se stesso, senza esservi autorizzato o senza che ciò sia necessario per la natura dell'incarico (2), risponde dell'operato della persona sostituita (3).

Se il mandante aveva autorizzato la sostituzione senza indicare la persona, il mandatario risponde soltanto quando è in colpa nella scelta [1710] (4).

Il mandatario risponde delle istruzioni che ha impartite al sostituto (5).

Il mandante può agire direttamente contro la persona sostituita dal mandatario (6).

Note

(1) Si discute se la sostituzione configuri unsubcontrattoovvero un contratto a favore di terzo (1411 c.c.) laddove terzo sarebbe il mandante.

(2) Ad esempio, un sostituto si rende necessario, per legge, se una banca deve eseguire un incarico in un luogo in cui non esistono sue filiali (1856, 2 c.c.).

(3) Il sostituto ed il sostituito rispondono solidalmente verso il mandante (1292 ss. c.c.).

(4) Si tratta della c.d.culpa in eligendo, cioè, appunto, nella scelta del sostituto.

(5) Il rapporto tra mandatario e mandante rimane in essere, di modo che il primo rimane obbligato verso il secondo anche se si fa sostituire ed il secondo si libera dalla propria obbligazione una volta che versa il compenso al mandatario.

(6) L'azione può essere esperita dal mandante sia che il sostituto abbia agito previa autorizzazione sia che questa sia mancata. Tuttavia, è necessario che possa ancora agire il mandatario stesso, pertanto il mandante perde l'azione diretta se il mandatario ha ratificato l'operato del sostituto.

Massime giurisprudenziali (11)

1Cass. civ. n. 9381/2020

L'azione diretta del mandante nei confronti del sostituto del mandatario è esperibile sul presupposto che il mandante agisca per "mala gestio" rimproverabile al sostituto, surrogandosi al sostituito; qualora quest'ultimo non possa esercitare un'azione contrattuale nei confronti del sostituto, per averne ratificato l'operato o per avervi previamente rinunciato, tale azione diretta non sussiste.(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 9381 del 21 maggio 2020)

2Cass. civ. n. 20640/2019

La banca, nell'accettare l'ordine di pagamento del cliente in favore del terzo, assume gli obblighi del mandatario, che ricomprendono non solo il diligente compimento degli atti per i quali il mandato stesso è stato conferito, ma anche degli atti preparatori e strumentali, nonché di quelli ulteriori che, dei primi, costituiscano il necessario complemento, e comporta altresì il dovere di informare tempestivamente il mandante della eventuale mancanza o inidoneità dei documenti occorrenti all'esatto espletamento dell'incarico. (Nella specie la S.C. ha ritenuto configurabile la responsabilità della banca, che aveva accettato di provvedere al pagamento mediante modulo F24 richiesto dal proprio cliente in favore del terzo, ma, non essendo andato a buon fine il versamento a causa dell'errata compilazione del modulo da parte del cliente, non aveva poi provveduto a darne tempestivamente comunicazione al mandante, che lamentava di avere in conseguenza subito un danno patrimoniale).(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 20640 del 31 luglio 2019)

3Cass. civ. n. 20432/2018

Qualora la procura alle liti conferisca al difensore il potere di nominare altro difensore, deve ritenersi che essa contenga un autonomo mandato "ad negotia" - non vietato dalla legge professionale né dal codice di rito - che abilita il difensore a nominare altri difensori, i quali non hanno veste di sostituti del legale che li ha nominati bensì, al pari di questo, di rappresentanti processuali della parte.(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 20432 del 2 agosto 2018)

4Cass. civ. n. 1580/2018

In tema di mandato, l'azione diretta del mandante nei confronti del sostituto del mandatario, di cui all'art. 1717, comma 4, c.c., è consentita in tutti casi di sostituzione previsti dai primi tre commi della medesima disposizione, e dunque anche nell'ipotesi di sostituzione non autorizzata, indebitamente operata dal mandatario nell'ambito di un mandato allo svolgimento di un incarico professionale, necessariamente caratterizzato dall' "intuitus personae".(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 1580 del 23 gennaio 2018)

5Cass. civ. n. 15412/2010

In tema di rappresentanza, poiché la procura è un atto conferitointuitupersonae, il rappresentante non può sostituire altri a sé nell'esecuzione dell'incarico ricevuto, a meno ché tale facoltà non gli sia stata espressamente conferita; ne consegue che la legittimazione del sostituto del mandatario o del procuratore a compiere atti efficaci nella sfera giuridica deldominusrichiede necessariamente un'esplicita autorizzazione da parte di quest'ultimo, senza che a diversa conclusione possa giungersi in base al disposto dell'art. 1717 c.c., il quale si limita a regolare la responsabilità del mandatario per aver sostituito altri a sé senza esserne autorizzato(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 15412 del 28 giugno 2010)

6Cass. civ. n. 18512/2006

Il mandato, pur essendo un contratto caratterizzato dall'elemento della fiducia, non è tuttavia basato necessariamente sull'intuitus personae per cui al mandatario non è vietato avvalersi dell'opera di un sostituto, a meno che il divieto non sia stato espressamente stabilito oppure si tratti di attività rientrante nei limiti di un incarico fiduciario affidato intuitu personae. L'articolo 1717 del c.c. prevede, difatti, tre diverse ipotesi di sostituzione del mandatario: a) sostituzione non autorizzata dal mandante o non necessaria per la natura dell'incarico, in cui il mandatario risponde dell'operato del sostituto; b) sostituzione autorizzata dal mandante senza indicazione della persona del sostituto, in cui il mandatario risponde dell'operato del sostituto solo se è dimostrata la sua colpa nella scelta di quest'ultimo; c) sostituzione autorizzata dal mandante con contemporanea indicazione del sostituto, in cui il mandatario è esonerato da responsabilità. In tutte e tre le ipotesi il mandante può agire direttamente contro la persona del sostituto.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 18512 del 25 agosto 2006)

7Cass. civ. n. 7515/1999

Il mandante non ha azione diretta verso il sostituto del mandatario qualora quest'ultimo abbia approvato ed accettato l'opera del sostituto giudicandola sostanzialmente conforme alle istruzioni impartite con il comportamento dovuto.–Il mandato, pur essendo un contratto caratterizzato dall'elemento della fiducia, non è, tuttavia basato necessariamente sull'intuitus personaeper cui al mandatario non è vietato avvalersi dell'opera di un sostituto, a meno che il divieto non sia stato espressamente stabilito oppure si tratti di attività rientrante nei limiti di un incarico fiduciario affidato intuitu personae. L'articolo 1717 del c.c. prevede, difatti, tre diverse ipotesi di sostituzione del mandatario: a) sostituzione non autorizzata dal mandante o non necessaria per la natura dell'incarico, in cui il mandatario risponde dell'operato del sostituto; b) sostituzione autorizzata dal mandante senza indicazione della persona del sostituto, in cui il mandatario risponde dell'operato del sostituto solo se è dimostrata la sua colpa nella scelta di quest'ultimo; c) sostituzione autorizzata dal mandante con contemporanea indicazione del sostituto, in cui il mandatario è esonerato da responsabilità. In tutte e tre le ipotesi il mandante può agire direttamente contro la persona del sostituto.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 7515 del 16 luglio 1999)

8Cass. civ. n. 1642/1999

A norma dell'art. 1717 c.c. il mandatario che, nell'esecuzione del mandato, sostituisce altri a sé stesso, senza esservi autorizzato o senza che ciò sia necessario per la natura dell'incarico risponde dell'operato della persona sostituita e in tal caso il mandante può agire direttamente contro la persona sostituita dal mandatario. Deve escludersi, peraltro - tenute presenti la formulazione letterale della disposizione e la suaratio -che il sostituto sia legittimato ad agire nei confronti del mandante originario.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 1642 del 25 febbraio 1999)

9Cass. civ. n. 7430/1990

L'azione diretta del mandante nei confronti del sostituto del mandatario, prevista dall'art. 1717, ultimo comma, c.c., si applica in tutte le ipotesi in cui l'esecuzione del mandato sia compiuta in tutto o in parte ad opera di un terzo; incaricato dal mandatario, e cioè non solo quando l'intervento del terzo sia autorizzato dal mandante o sia necessario per l'esecuzione dell'incarico, ma anche quando il terzo operi per esclusiva e non necessaria iniziativa del mandatario. (Nella specie, la S.C., alla stregua del principio suesposto, ha censurato l'impugnata sentenza, la quale aveva escluso la legittimazione e la responsabilità del Banco di Roma, in relazione all'azione di garanzia esperita dall'Inail, sul rilievo, in particolare, che, poiché il servizio di cassa di tale istituto era stato affidato al Credito Italiano, a sua volta avvalsosi dell'opera del Banco di Roma, non sussisteva alcun rapporto diretto fra questo e l'Inail).(Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 7430 del 20 luglio 1990)

10Cass. civ. n. 301/1988

Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 1717 c.c., il mandante può agire direttamente contro la persona sostituita (nell'esecuzione del mandato) dal mandatario non solo quando l'intervento del terzo sia stato autorizzato dal mandante o si sia reso necessario per la natura dell'incarico, ma anche nel caso in cui il sostituto abbia agito per esclusiva e non necessaria iniziativa del mandatario.(Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 301 del 16 gennaio 1988)

11Cass. civ. n. 2199/1980

Il mandatario, anche quando si serva di altri per l'espletamento dell'incarico ricevuto, conserva la sua qualità, né essa viene acquistata dai suoi incaricati, in quanto continuano a gravare su di lui gli obblighi relativi al compimento di atti giuridici per conto del mandante, il quale è liberato, pertanto, da ogni obbligo con il pagamento, al mandatario medesimo, del compenso concordato.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 2199 del 3 aprile 1980)