Articolo 1723 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Revocabilità del mandato

Dispositivo

Il mandante può revocare il mandato (1) [1725]; ma, se era stata pattuita l'irrevocabilità (2), risponde dei danni (3), salvo che ricorra una giusta causa (4).

Il mandato conferito anche nell'interesse del mandatario o di terzi (5) non si estingue per revoca da parte del mandante, salvo che sia diversamente stabilito o ricorra una giusta causa di revoca [2259] comma 1]; non si estingue per la morte o per la sopravvenuta incapacità [1425] del mandante.

Note

(1) Più correttamente, si tratterebbe di un'ipotesi di recesso (v.1373 c.c.), da realizzare mediante dichiarazione unilaterale (1324,1334,1335 c.c.). La regola della libera recedibilità rappresenta, in ogni caso, una eccezione rispetto ai principi generali in materia contrattuale (v.1372 c.c.).

(2) Poiché l'irrevocabilità limita la libertà del mandante, privandolo di un diritto potestativo, essa deve risultare espressamente nella stipula del mandato.

(3) Si tratta, più correttamente, di unindennizzoper il pregiudizio causato da un atto lecito, cioè l'esercizio del recesso: infatti, anche se è stata pattuita l'irrevocabilità del mandato, l'eventuale recesso non è senza effetto ma è, comunque, valido ed efficace, ciò in considerazione della preminente libertà contrattuale delle parti (1322 c.c.). Pertanto, gli atti compiuti dal mandatario dopo la revoca non sono efficaci.

(4) Ad esempio, il mandatario agisce fuori dai limiti imposti (v.1711 c.c.) ovvero omette di fare il rendiconto dovuto (1713 c.c.).

(5) Se l'incarico è conferito anche nell'interesse del mandatario si parla dimandatum in rem propriam. Poiché un interesse del mandatario vi è sempre, e si identifica con il diritto al compenso (1709 c.c.), affinché si configuri la figura in esame è necessario un interesse giuridico diverso ed ulteriore: ad esempio, nel caso di mandato ad incassare un credito conferito dal mandante-debitore al mandatario-creditore con la possibilità, per quest'ultimo, di compensare (1241 ss. c.c.) la somma.

Massime giurisprudenziali (17)

1Cass. civ. n. 23498/2021

In materia di successione nei negozi giuridici, l'acquirente di un bene, in difetto di una pattuizione "ad hoc", non subentra nei contratti stipulati dal cedente per la gestione del bene ceduto e, in particolare, nel mandato "in rem propriam" di cui all'art. 1723, comma 2, c.c., salvi i casi eccezionali previsti dalla legge, com'è quello disciplinato dall'art. 2558 c.c. in tema di cessione d'azienda. (Nella specie, la S.C. ha respinto il ricorso, escludendo che, in mancanza di specifici accordi, l'acquirente dei diritti di sfruttamento di opere cinematografiche si sostituisse automaticamente all'alienante nel contratto di mandato stipulato da quest'ultimo per la distribuzione di tali opere).(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 23498 del 26 agosto 2021)

2Cass. civ. n. 30246/2019

Il mandato "a tempo indeterminato" per il compimento di un dato atto negoziale, come il mandato ad alienare, contemplato dal comma 2 dell'art. 1725 c.c., non è "senza termine", ma è conferito per una serie indeterminata di atti. Esso, ai sensi dell'art. 1722, n. 1, c.c. si estingue con la scadenza del termine prefissato dalle parti o determinato, in mancanza, dal giudice, ai sensi dell'art. 1183 c.c. su istanza della parte che vi ha interesse. (Nella fattispecie la S.C., sul presupposto che la durata del mandato doveva ritenersi correlata ai medesimi limiti cronologici che connotavano i concorrenti diritti sull'area, ha cassato la pronuncia di merito che, pur avendo accertato la mancata realizzazione del programma negoziale, consistente nella costruzione di un porto, aveva ritenuto estinti i diritti a costruire, ma, pur tuttavia, non soggetto a prescrizione il mandato irrevocabile, reso anche nell'interesse del mandatario, ad alienare le porzioni di un terreno in contesa).(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 30246 del 20 novembre 2019)

3Cass. civ. n. 22753/2017

Nel mandato conferito anche nell'interesse del mandatario - irrevocabile ai sensi dell'art., 1723, comma 2, c.c. -, l'interesse del mandatario non coincide con quello generico a conservare l'incarico o a proseguire l'attività gestoria al fine di conseguire il compenso, essendo, invece, necessario un interesse giuridico del mandatario all'esecuzione dell'incarico, vale a dire un rapporto obbligatorio tra mandante e mandatario generalmente preesistente al mandato o comunque con esso costituito in cui il debitore sia il mandante e creditore il mandatario.(Cassazione civile, Sez. VI-3, ordinanza n. 22753 del 28 settembre 2017)

4Cass. civ. n. 7038/2015

Nel mandato conferito nell'interesse del mandatario con attribuzione di procura, l'irrevocabilità del mandato è limitata al rapporto interno tra il mandante e il mandatario, sicché la validità del contratto concluso dal mandatario con il terzo resta subordinata alla permanenza del potere di rappresentanza e all'assenza di revoca della procura.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 7038 del 8 aprile 2015)

5Cass. civ. n. 25735/2013

Nell'arbitrato rituale le parti non hanno il potere di revocare per giusta causa, ai sensi dell'art. 1723 c.c., il mandato agli arbitri, in quanto la disciplina speciale prevede rimedi di tipo diverso, come la sostituzione dell'arbitro che ometta o ritardi di compiere un atto relativo alle sue funzioni o la ricusazione, più coerenti con la natura giurisdizionale di tale istituto.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 25735 del 15 novembre 2013)

6Cass. civ. n. 22529/2011

Si ha mandato "in rem propriam", ossia mandato conferito anche nell'interesse del mandatario, quando l'interesse di quest'ultimo sia assicurato da un rapporto sinallagmatico (fra mandante e mandatario) con contenuto bilaterale, che lo sottrae all'unilaterale disposizione del mandante stesso.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 22529 del 28 ottobre 2011)

7Cass. civ. n. 13243/2011

In tema di mandatoin rem propriam, ossia conferito anche nell'interesse del mandatario (odi terzi), il principio di cui all'art.1723, secondo comma, cod. civ. - che ne prevede la non estinzione per morte o incapacità del mandante - trova applicazione in via analogica solo in caso di fallimento del mandante, e non anche del mandatario, non potendosi per tale circostanza ritenere derogata la regola generale dell'estinzione automatica, posta dall'art. 78 legge fall., nel testo,ratione temporisvigente, anteriore al d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 (La S.C. ha così affermato il principio dello scioglimento, per effetto della dichiarazione di fallimento sopravvenuta, del mandato conferito dall'acquirente di un immobile in edificio alla società venditrice, poi fallita, avente per oggetto la redazione di un regolamento di condominio con le relative tabelle millesimali di ripartizione delle spese condominiali).(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 13243 del 16 giugno 2011)

8Cass. civ. n. 15554/2004

II mandatoin rem propriampuò essere revocato, qualora la revocabilità sia stata espressamente prevista, ovvero ricorra una giusta causa di revoca, ma il mandante, nel primo caso, è obbligato al rimborso delle spese, al pagamento, del compenso, nonché al risarcimento del danno che, al pari dell'ipotesi di cui all'art. 1723, primo comma, c.c., deve essere commisurato alla lesione dell'interesse del mandatario alla conservazione del rapporto, facendo applicazione dei criteri stabiliti dagli artt. 1223 e 2697, c.c., e può essere liquidato anche in via equitativa, se risulti impossibile o particolarmente difficile provarne l'ammontare, e, a questo fine, il giudice può desumere argomenti di prova anche dall'ingiustificata inottemperanza all'ordine di esibizione emesso ai sensi dell'art. 210, c.p.c.; tuttavia la mancata valorizzazione dell'inosservanza dell'ordine di esibizione non è censurabile in sede di legittimità, neppure per difetto di motivazione, in quanto siffatta inosservanza integra un comportamento dal quale il giudice del merito, nell'esercizio di un potere discrezionale, può appunto desumere argomenti di prova (art. 116, comma secondo, c.p.c.).(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 15554 del 11 agosto 2004)

9Cass. civ. n. 15436/2000

Nel mandato conferito anche nell'interesse del mandatario — irrevocabile ai sensi dell'art. 1723, secondo comma, c.c. — l'interesse del mandatario non coincide con quello generico a conservare l'incarico o a proseguire l'attività gestoria al fine di conseguire il compenso, essendo, invece, necessario un interesse giuridico del mandatario all'esecuzione dell'incarico, vale a dire un rapporto obbligatorio tra mandante e mandatario generalmente preesistente al mandato o comunque con esso costituito in cui il debitore sia il mandante e creditore il mandatario.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 15436 del 4 dicembre 2000)

10Cass. civ. n. 4912/1998

Il diritto al compenso non è sufficiente a rendere irrevocabile il mandato che l'art. 1079 c.c. presume di per sé oneroso, ma occorre che l'esecuzione del mandato per effetto di una obbligazione assunta dal mandante assicuri al mandatario un vantaggio diverso.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 4912 del 15 maggio 1998)

11Cass. civ. n. 1388/1998

Nel mandato conferito nell'interesse del mandatario, con attribuzione di procura, l'irrevocabilità del mandato prevista dall'art. 1723, secondo comma, c.c., si esaurisce nel rapporto interno fra il mandante ed il mandatario e, pertanto, l'efficacia e la «validità» del contratto concluso, con il terzo, dal mandatario, restano sempre subordinate alla permanenza del potere di rappresentanza, e quindi, alla non revoca della procura. Più in particolare, essendo la procura un negozio unilaterale, recettizio ed astratto, essenzialmente revocabile in quanto assolutamente autonomo rispetto al negozio gestorio sottostante (mentre l'irrevocabilità, prevista dall'art. 1723, comma secondo, c.c., attiene al negozio gestorio medesimo e si esaurisce nel rapporto interno fra il mandante e il mandatario), la revoca della procura determina l'estinzione del potere di rappresentanza medesimo.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 1388 del 11 febbraio 1998)

12Cass. civ. n. 10819/1996

Nel mandato conferito nell'interesse del mandatario, in presenza di procura, l'irrevocabilità prevista dall'art. 1723, secondo comma, c.c. si esaurisce nel rapporto interno fra il mandante e il mandatario e non è opponibile al terzo debitore, il quale, nell'ipotesi di mandato all'incasso, avuta comunicazione della revoca della procura (sempre possibile in base alla relativa disciplina, in quanto la procura è atto unilaterale recettizio ed astratto, assolutamente autonomo rispetto al negozio gestorio sottostante), non è tenuto a corrispondere il pagamento al mandatario, non più legittimato ad agire in nome del mandante. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che ha ritenuto legittimo il rifiuto da parte di una U.S.L., terza debitrice, del pagamento richiesto da un'impresa originariamente mandataria per l'incasso dei crediti vantati dai farmacisti verso il predetto ente pubblico, essendo stata detta impresa privata del potere rappresentativo, mercé la revoca implicita della procura, avendo i farmacisti dato alla U.S.L. disposizione irrevocabile di pagamento diretto in loro favore).(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 10819 del 4 dicembre 1996)

13Cass. civ. n. 8343/1995

Il mandato irrevocabile nell'interesse del terzo, di cui all'art. 1723, secondo comma, c.c., — il quale concreta un contratto bilaterale e sinallagmatico, in cui il terzo, che ne è estraneo, non ha azione diretta contro le parti contraenti per la mancata realizzazione del suo interesse — si distingue dal mandato irrevocabile in favore del terzo, nel quale è inserita una clausola, o patto d'obbligo, in base alla quale il terzo è titolare del diritto soggettivo all'adempimento di tale obbligo, nei confronti del soggetto o dei soggetti obbligati. (Nella specie, la S.C., in applicazione dell'enunciato principio di diritto, ha cassato la sentenza del giudice di merito il quale, pur avendo, con poteri incensurabili in sede di legittimità, qualificato il rapporto giuridico intervenuto tra le parti come mandato irrevocabileexart. 1723 c.c., aveva accolto l'azione del terzo contro il mandatario, applicando, così, a tale fattispecie tipica, la disciplina di cui all'art. 1411 c.c., appartenente, invece, al rapporto giuridico misto o complesso denominato mandato irrevocabile a favore del terzo).(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 8343 del 29 luglio 1995)

14Cass. civ. n. 1534/1995

La revoca senza giusta causa di un mandato irrevocabile comporta,. ai sensi dell'art. 1723 c.c., l'obbligazione del mandante del risarcimento dei danni, alla cui liquidazione deve procedersi in base ai criteri generali stabiliti dagli artt. 1223 e 2697, esclusa ogni equiparazione, quanto alla determinazione dei danni, alla sua risoluzione di un contratto di lavoro subordinato, non risolvibile se non per giusta causa o per giustificato motivo.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 1534 del 11 febbraio 1995)

15Cass. civ. n. 3602/1993

Nel caso di conferimento del mandato anche nell'interesse del mandatario, il mandante conserva la disponibilità del rapporto sostanziale affidato solo in gestione al mandatario, il quale non acquista la titolarità della situazione sostanziale e svolge, quindi, pur sempre la propria attività per conto altrui.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 3602 del 25 marzo 1993)

16Cass. civ. n. 2278/1993

La revoca del mandato non priva il mandatario senza rappresentanza della legittimazione attiva e passiva rispetto alle azioni per la realizzazione del credito nascente dal contratto compiuto in esecuzione del mandato, perché non la revoca del mandato, che si colloca nell'ambito del rapporto tra mandante e mandatario, ma il concreto esercizio da parte del mandante del potere di far valere nei confronti dei terzi, sostituendosi al mandatario, i diritti di credito derivanti dall'esecuzione del mandato, può essere opposta dal terzo al mandatario che agisce per la realizzazione di quel credito.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 2278 del 24 febbraio 1993)

17Cass. civ. n. 857/1983

Il mandato conferito anche nell'interesse del mandatario o di un terzo (cosiddetto mandato in rem propriam) si distingue dall'ordinario mandato in quanto è diretto al soddisfacimento di un interesse del mandatario, diverso da quello strettamente limitato all'esecuzione del mandato o, in ipotesi di mandato oneroso, al conseguimento del corrispettivo, e costituisce il negozio-mezzo per l'attuazione di uno scopo ulteriore rispetto a quello tipico del mandato, connesso alla realizzazione di un altro rapporto o di un altro negozio intercorso tra le parti e sottostante al mandato. Il detto mandato non può essere revocato da parte del mandante, salvo che sia diversamente stabilito dalle parti, o che ricorra una giusta causa di revoca, la quale può ritenersi verificata quando sia dimostrata, nella fattispecie concreta, l'avvenuta realizzazione o l'impossibilità di realizzazione dell'interesse del mandatario, in relazione al sottostante rapporto giuridico.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 857 del 1 febbraio 1983)