Articolo 1724 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Revoca tacita

Dispositivo

La nomina di un nuovo mandatario per lo stesso affare o il compimento di questo da parte del mandante importano revoca del mandato (1), e producono effetto dal giorno in cui sono stati comunicati al mandatario [1334], [1335] (2).

Note

(1) La revoca tacita si sostanzia nell'adottare comportamenti incompatibili con quello che consente al mandatario di proseguire nell'incarico.

(2) E' discusso se a tale comunicazione possa essere equiparata la conoscenza che il mandatario abbia avuto altrove della revoca. La formulazione della norma ed esigenze di certezza fanno propendere per la tesi negativa.

Massime giurisprudenziali (4)

1Cass. civ. n. 30246/2019

Il mandato "a tempo indeterminato" per il compimento di un dato atto negoziale, come il mandato ad alienare, contemplato dal comma 2 dell'art. 1725 c.c., non è "senza termine", ma è conferito per una serie indeterminata di atti. Esso, ai sensi dell'art. 1722, n. 1, c.c. si estingue con la scadenza del termine prefissato dalle parti o determinato, in mancanza, dal giudice, ai sensi dell'art. 1183 c.c. su istanza della parte che vi ha interesse. (Nella fattispecie la S.C., sul presupposto che la durata del mandato doveva ritenersi correlata ai medesimi limiti cronologici che connotavano i concorrenti diritti sull'area, ha cassato la pronuncia di merito che, pur avendo accertato la mancata realizzazione del programma negoziale, consistente nella costruzione di un porto, aveva ritenuto estinti i diritti a costruire, ma, pur tuttavia, non soggetto a prescrizione il mandato irrevocabile, reso anche nell'interesse del mandatario, ad alienare le porzioni di un terreno in contesa).(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 30246 del 20 novembre 2019)

2Cass. civ. n. 9082/2014

In tema di condominio negli edifici, l'assemblea può nominare un nuovo amministratore senza avere preventivamente revocato l'amministratore uscente, applicandosi la norma sulla revoca tacita del mandato, di cui all'art. 1724 cod. civ.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 9082 del 18 aprile 2014)

3Cass. civ. n. 4044/1994

Il semplice, ancorché prolungato, silenzio del mandante non comporta l'estinzione del mandato, né la revoca tacita dello stesso a norma dell'art. 1724 c.c., comportando bensì, per l'incertezza circa la prosecuzione o non del mandato, il dovere del mandatario (art. 1710 c.c.) di interpellare formalmente il proprio mandante al fine di conoscere se questo intenda o non continuare a servirsi della sua opera e nel contempo, fino a quando l'incarico non gli sia revocato, il compimento di tutti gli adempimenti occorrenti per evitare che siano compromessi i suoi diritti.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 4044 del 28 aprile 1994)

4Cass. civ. n. 403/1970

Ai sensi dell'art. 1724 c.c., contenente la normativa posta a regolamento della revoca tacita del mandato, ed applicabile in via di espansione analogica all'autonomo istituto giuridico della procura, può aversi revoca tacita del negozio unilaterale attributivo del potere gestorio soltanto quando l'incarico per lo svolgimento della stessa attività sia conferito ad altro procuratore, o quando l'affare per il compimento del quale sia stata conferita la procura venga compiuto dal rappresentato.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 403 del 21 febbraio 1970)