Articolo 1725 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Revoca del mandato oneroso

Dispositivo

La revoca del mandato oneroso [1709], conferito per un tempo determinato (1) o per un determinato affare (2), obbliga il mandante a risarcire i danni, se è fatta prima della scadenza del termine o del compimento dell'affare, salvo che ricorra una giusta causa.

Se il mandato è a tempo indeterminato (3), la revoca obbliga il mandante al risarcimento, qualora non sia dato un congruo preavviso (4), salvo che ricorra una giusta causa (5).

Note

(1) Si tratta del termine di adempimento del contratto (v.1184 c.c.).

(2) Ovvero anche conferito per più specifici affari, aventi tutti il medesimo termine di adempimento ovvero considerati ciascuno in relazione al proprio singolo termine.

(3) Non importa se per uno o più affari, purché a tempo indeterminato.

(4) La congruità del preavviso deve essere valutata avendo riguardo all'incarico conferito con il mandato.

(5) Ad esempio, se emerge che il mandatario non sta agendo con la diligenza ordinaria (1710,1176 c.c.) ovvero che supera i limiti imposti (1711 c.c.).

Massime giurisprudenziali (3)

1Cass. civ. n. 4586/2023

La revoca dell'amministratore di società a responsabilità limitata può essere disposta in ogni tempo dall'assemblea dei soci, anche in assenza di giusta causa ma, essendo il rapporto di amministrazione riconducibile quale "species" a sé stante al "genus" del mandato, l'amministratore revocato "ante tempus" senza giusta causa ha diritto al risarcimento del danno, per il principio posto dall'art. 1725, comma 1, c.c., salvo espressa pattuizione statutaria o convenzionale in senso contrario.(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 4586 del 14 febbraio 2023)

2Cass. civ. n. 7874/2021

L'amministratore di condominio, in ipotesi di revoca deliberata dall'assemblea prima della scadenza del termine previsto nell'atto di nomina, ha diritto, oltre al soddisfacimento dei propri eventuali crediti, anche al risarcimento dei danni, in applicazione dell'art. 1725, comma 1, c.c., salvo che sussista una giusta causa, indicativamente ravvisabile tra quelle che giustificano la revoca giudiziale dello stesso incarico.(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 7874 del 19 marzo 2021)

3Cass. civ. n. 30246/2019

Il mandato "a tempo indeterminato" per il compimento di un dato atto negoziale, come il mandato ad alienare, contemplato dal comma 2 dell'art. 1725 c.c., non è "senza termine", ma è conferito per una serie indeterminata di atti. Esso, ai sensi dell'art. 1722, n. 1, c.c. si estingue con la scadenza del termine prefissato dalle parti o determinato, in mancanza, dal giudice, ai sensi dell'art. 1183 c.c. su istanza della parte che vi ha interesse. (Nella fattispecie la S.C., sul presupposto che la durata del mandato doveva ritenersi correlata ai medesimi limiti cronologici che connotavano i concorrenti diritti sull'area, ha cassato la pronuncia di merito che, pur avendo accertato la mancata realizzazione del programma negoziale, consistente nella costruzione di un porto, aveva ritenuto estinti i diritti a costruire, ma, pur tuttavia, non soggetto a prescrizione il mandato irrevocabile, reso anche nell'interesse del mandatario, ad alienare le porzioni di un terreno in contesa).(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 30246 del 20 novembre 2019)