Articolo 1767 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Presunzione di gratuità

Dispositivo

Il deposito si presume gratuito (1), salvo che dalla qualità professionale del depositario [1787] (2) o da altre circostanze si debba desumere una diversa volontà delle parti [1781].

Note

(1) Si tratta di una presunzione relativa che, quindi, ammette prova contraria (2727 c.c.). Diverso dal deposito gratuito è il deposito di cortesia che si ha quando il depositario riceve il bene solo per una cortesia verso il depositante: in tal caso non sorge un vincolo contrattuale ed il depositario risponde a titolo aquiliano (2043 c.c.).

(2) Si ritiene che il deposito, anche se oneroso, non configuri, comunque, un contratto a prestazioni corrispettive: pertanto, il depositario è tenuto a restituire il bene anche se il depositante non versa il corrispettivo.

Massime giurisprudenziali (2)

1Cass. civ. n. 359/1993

Per vincere la presunzioneiuris tantumdi gratuità del deposito stabilita dall'art. 1767 c.c. non può ritenersi sufficiente l'esercizio da parte del depositario di una qualsiasi attività economica nell'ambito della quale il deposito e la custodia non assumono una rilevanza tipica, tale da farne ritenere implicita l'onerosità, ma è necessario che il depositario eserciti un'attività abituale di custodia giacché solo la natura abituale e professionale della custodia esclude che la prestazione possa ritenersi gratuita integrando l'esercizio di un'attività necessariamente economica nell'ambito della prestazione di servizi. (Nella specie la Suprema Corte ha confermato la decisione di merito la quale aveva escluso la rilevanza ai fini indicati della qualità di spedizioniere, per il quale il deposito e la custodia costituiscono semplici elementi accessori od eventuali, non l'oggetto specifico dell'attività professionale).(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 359 del 13 gennaio 1993)

2Cass. civ. n. 1495/1973

La presunzione di gratuità del deposito cade di fronte alla circostanza che il depositario esplichi abitualmente una retribuita attività di custodia; essa può essere altresì esclusa da una espressa contraria volontà delle parti ovvero essere vinta da altre circostanze, la valutazione del cui valore sintomatico di una volontà contraria alla prestazione gratuita del servizio è rimessa al prudente apprezzamento del giudice.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 1495 del 22 maggio 1973)