Articolo 1768 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Diligenza nella custodia

Dispositivo

Il depositario deve usare nella custodia (1) la diligenza del buon padre di famiglia.

Se il deposito è gratuito, la responsabilità per colpa è valutata con minor rigore [1710], [1812], [1821], [2030] (2).

Note

(1) La custodia si sostanza nella detenzione del bene e nella sua conservazione in modo da evitare, ad esempio, il furto o che si produca un danno (1769,1770 c.c.).

(2) Analogamente a quanto previsto in tema di mandato (v.1710 c.c.), si ritiene che il minore rigore copra il profilo che concerne l'accertamento dell'esistenza danno ma non la sua quantificazione: pertanto, una volta riconosciuta tale responsabilità, il depositario è tenuto a risarcire l'intero pregiudizio (1223 c.c.).

Massime giurisprudenziali (12)

1Cass. civ. n. 21219/2022

Il contratto di deposito è un contratto a favore di terzo ex art. 1411 c.c., il cui fine principale è quello della custodia, conservazione e restituzione delle merci, con la conseguenza che titolare dell'azione risarcitoria nei confronti del depositario per la perdita, distruzione o deterioramento delle cose depositate è, indipendentemente da chi ne sia il proprietario, non solo il depositante ma anche il terzo che avrebbe avuto titolo alla restituzione.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 21219 del 5 luglio 2022)

2Cass. civ. n. 9895/2021

Al contratto atipico di parcheggio si applicano le norme relative al contratto di deposito, sicché il depositario assume verso il depositante l'obbligo di restituzione della cosa nello stato in cui è stata consegnata, nonché, in caso di sottrazione, quello di risarcimento del danno, salvo che provi l'imprevedibilità e l'inevitabilità della perdita, nonostante l'uso della diligenza del buon padre di famiglia, e dunque la non imputabilità dell'inadempimento.(In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza che aveva ritenuto la responsabilità del gestore di un parcheggio a pagamento, con rilascio di contromarca, con riferimento ai danni derivanti dal furto di una vettura ivi parcheggiata ed in assenza di attivazione, da parte del personale addetto, dell'apposita sbarra metallica delimitante la relativa area).(Cassazione civile, Sez. VI-3, ordinanza n. 9895 del 15 aprile 2021)

3Cass. civ. n. 22807/2014

Al contratto atipico di parcheggio si applicano le norme relative al contratto di deposito, sicché il depositario assume verso il depositante l'obbligo di restituzione della cosa nello stato in cui è stata consegnata, nonché, in caso di sottrazione, quello di risarcimento del danno, salvo che provi l'imprevedibilità e l'inevitabilità della perdita, nonostante l'uso della diligenza del buon padre di famiglia, e dunque la non imputabilità dell'inadempimento. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione del giudice di merito che aveva ravvisato la responsabilità del depositario, in difetto di prova che l'addetto alla riconsegna dell'autovettura avesse verificato che il possessore della contromarca fosse effettivamente autorizzato al ritiro dell'auto, ovvero che il tagliando dal medesimo esibito fosse stato diligentemente controllato nella sua autenticità).(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 22807 del 28 ottobre 2014)

4Cass. civ. n. 7529/2009

Il depositante (nella specie, di un natante per l'esecuzione di alcune riparazioni) il quale lamenti che la cosa depositata abbia subito danni durante il deposito, ha il solo onere di provare l'avvenuta consegna e i danni subiti, dovendo presumersi che la cosa sia stata consegnata in buone condizioni, mentre è onere del depositario dimostrare che deterioramenti o avarie siano da attribuirsi a circostanze esterne o alla natura stessa del bene oppure che la consegna si inscrive in un rapporto cui è estranea la responsabilità per custodia, come ad esempio nella mera locazione di spazi.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 7529 del 27 marzo 2009)

5Cass. civ. n. 15490/2008

Affinché sorga la responsabilità del depositario per i danni alla cosa depositata (nella specie, natante da riparare) non è necessario un espresso accordo in virtù del quale questi si impegni formalmente a custodirla, ma è sufficiente la mera consegna di essa (con la conseguente sottoposizione alla propria sfera di influenza e di controllo), non accompagnata da manifestazioni di volontà volte a limitare ad escludere la responsabilitàex recepto.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 15490 del 11 giugno 2008)

6Cass. civ. n. 12089/2007

Il depositario, al fine di evitare di incorrere in responsabilità per il furto, è tenuto, in base ai principi che regolano la ripartizione dell'onere probatorio in tema di inadempimento contrattuale, a dare la prova di aver posto in essere tutte le attività protettive richieste in base all'ordinaria diligenza, ivi compreso lo sforzo particolare richiesto per soddisfare l'interesse creditorio richiesto dalle circostanze concrete del caso di cui esso sia o debba essere avvertito, con valutazione rimessa al giudice del merito.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 12089 del 24 maggio 2007)

7Cass. civ. n. 1510/2007

Poiché l'obbligazione di consegnare una cosa determinata include quella di custodirla fino alla consegna, risponde di inadempimento all'obbligazione di adeguata custodia — in relazione alla responsabilità per furti e rapine — il custode che non offra la prova liberatoria, che non dimostri, cioè, di avere adottato tutte le precauzioni che le circostanze suggerivano secondo un criterio di ordinaria diligenza. (Fattispecie relativa alla mancata restituzione di gettoni e di monete, oggetto di rapina nei locali del gestore del servizio della manutenzione e della pulizia di cabine e di cupole telefoniche stradali ).(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 1510 del 24 gennaio 2007)

8Cass. civ. n. 7363/2000

La responsabilitàex receptoincombe sul depositario sia nell'ipotesi di deposito a titolo gratuito — che ha natura contrattuale —, così che sul medesimo incombe l'onere di provare l'imprevedibilità e l'inevitabilità della perdita della cosa, sia nell'ipotesi di deposito di cortesia — nel quale non sussiste, invece, alcun rapporto contrattuale —. (Principio affermato dalla Suprema Corte con riferimento ad una vicenda relativa alla sottrazione di una borsa, contenente una somma di denaro affidata dal cliente al suo avvocato e da questi sistemata all'interno dell'abitacolo della sua autovettura, da parte di un giovane che se ne era impossessato previa effrazione del vetro del finestrino).(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 7363 del 2 giugno 2000)

9Cass. civ. n. 10986/1996

Sia nel caso in cui l'obbligo di custodia è prestazione accessoria e funzionalmente voluta dalla legge per l'esecuzione della prestazione principale — art. 1177 c.c. in relazione all'art. 2222 c.c., allorché dopo il compimento dell'opera il bene deve essere riconsegnato — sia quando esso è l'effetto tipico del relativo contratto — art. 1766 c.c. — la diligenza richiesta all'affidatario è comunque quella del buon padre di famiglia.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 10986 del 10 dicembre 1996)

10Cass. civ. n. 6592/1995

In caso di avaria, deterioramento o distruzione della cosa depositata, il depositario non si libera della responsabilitàex receptoprovando di avere usato nella custodia dellaresla diligenza del buon padre di famiglia prescritta dall'art. 1768 c.c. ma deve provare a mente dell'art. 1218 c.c. che l'inadempimento sia derivato da causa a lui non imputabile. (Nella specie, la S.C. in base all'enunciato principio ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto non conforme al dovere di diligenza, nella custodia di un veicolo, la mancata adozione da parte del depositario di mezzi antincendio che avrebbero impedito la distruzione o il danneggiamento della cosa depositata.)(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 6592 del 12 giugno 1995)

11Cass. civ. n. 3911/1995

Gli obblighi di custodia del depositario, che insorgono successivamente alla consegna della cosa, non rimangono limitati alla cosa nella sua struttura elementare, bensì s'estendono, salvo patto contrario, a tutte quelle che, pur mantenendo una propria autonomia, siano destinate in modo durevole, al suo servizio od ornamento costituendone pertinenza (nella specie, per le imbarcazioni, le dotazioni obbligatorie a norma della L. 6 marzo 1976, n. 51 e dell'art. 23 del D.M. 15 settembre 1977), restandone escluse, in relazione all'art. 818 c.c. (il quale pone una presunzione semplice circa l'estensione alle pertinenze degli atti e dei rapporti giuridici che abbiano ad oggetto la cosa principale), quelle cose che non abbiano alcun rapporto con l'altra e che solo occasionalmente vi si trovano in essa contenute.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 3911 del 3 aprile 1995)

12Cass. civ. n. 5578/1984

Il depositario (di veicoli in autorimessa) è tenuto ad usare nella custodia la diligenza del buon padre di famiglia ed è liberato dall'obbligazione di restituire la cosa affidatagli solo in presenza di un fatto fortuito, nel quale non rientra il furto che non sia accompagnato da violenza o da minaccia alle persone.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 5578 del 3 novembre 1984)