Articolo 1773 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Terzo interessato nel deposito
Dispositivo
Se la cosa è stata depositata anche nell'interesse di un terzo (1) e questi ha comunicato al depositante e al depositario la sua adesione [1411], [1798], il depositario non può liberarsi restituendo la cosa al depositante senza il senza il consenso del terzo (2).
Note
(1) Il terzo deve avere un interesse al deposito. Si pensi, ad esempio, al deposito di un bene fatto dal debitore a favore del creditore nelle more della scadenza dell'obbligazione.
(2) Nell'ipotesi considerata dalla norma il depositante rimane l'unico creditore dell'obbligazione restitutoria e, quindi, il soggetto legittimato a chiedere il risarcimento del danno da inadempimento. Diverso è il caso in cui il bene debba essere restituito al terzo: solo in tale ipotesi, infatti, si ha un contratto a favore di terzo (1411).
Massime giurisprudenziali (2)
1Cass. civ. n. 16589/2024
Va qualificato come deposito di cosa altrui il contratto concluso dall'ormeggiatore che - avvalendosi d'una clausola del contratto atipico di ormeggio - tira in secco il natante non ritirato dal proprietario dopo la scadenza del contratto e lo affida ad un terzo affinché ne assuma - anche solo per facta concludentia - la custodia.–Va qualificato come deposito di cosa altrui il contratto concluso dall'ormeggiatore che - avvalendosi d'una clausola del contratto atipico di ormeggio - tira in secco il natante non ritirato dal proprietario dopo la scadenza del contratto e lo affida ad un terzo affinché ne assuma - anche solo per facta concludentia - la custodia.(Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 16589 del 13 giugno 2024)
2Cass. civ. n. 21608/2013
Nella ipotesi di deposito fiduciario in garanzia di assegno bancario in bianco nell'interesse di terzo il diritto restitutorio del depositante non è esigibile nei confronti del depositario in presenza di un diniego motivato del terzo titolare del credito garantito.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 21608 del 20 settembre 2013)