Articolo 1774 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Luogo di restituzione e spese relative

Dispositivo

Salvo diversa convenzione, la restituzione della cosa deve farsi nel luogo in cui doveva essere custodita (1) [1182].

Le spese per la restituzione sono a carico del depositante [1196] (2).

Note

(1) Nello specifico, può trattarsi sia del luogo di deposito sia di quello in cui la cosa si trova effettivamente alla restituzione (11822 c.c.).

(2) Se, invece, il bene si trova, alla scadenza, in un luogo diverso da quello in cui deve essere restituita, le spese di trasporto sono a carico del depositario.

Massime giurisprudenziali (2)

1Cass. civ. n. 1294/1979

A norma dell'art. 1771 c.c., in mancanza di diversa pattuizione, al ritiro della cosa depositata deve provvedere, a propria cura e proprie spese, il depositante, e pertanto, se egli procrastini ingiustificatamente il ritiro della cosa depositata, il depositario non risponde dei danni derivati da tale ritardo a lui non imputabile.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 1294 del 27 febbraio 1979)

2Cass. civ. n. 3912/1968

A norma dell'art. 1774 c.c., in mancanza di una diversa pattuizione, al ritiro della cosa depositata deve provvedere, a propria cura e a proprie spese, il depositante. Tuttavia il depositario può essere ritenuto inadempiente ai suoi obblighi se, con il proprio comportamento, impedisca o ritardi il ritiro della cosa da parte del depositante.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 3912 del 6 dicembre 1968)