Articolo 1783 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Responsabilità per le cose portate in albergo

Dispositivo

Note

(1) Tale articolo è stato così modificato dall'art. 3, L. 10 giugno 1978, n. 316, adottata a ratifica ed esecuzione della convenzione europea sulla responsabilità degli albergatori, firmata a Parigi il 17 dicembre 1962.

(2) E' necessario, in tal caso, che la custodia avvenga fuori dall'albergo: se avviene in albergo si ricade nella previsione di cui all'art. 1784 c.c..

(3) Ad esempio, il bagaglio lasciato dal cliente dopo la scadenza del contratto e prelevato prima di ripartire; non, però, quello dimenticato, perchè in tal caso manca il contratto di deposito e può configurarsi solo un illecito aquiliano (v.2043 c.c.).

(4) Si tratta del prezzo complessivo della camera. Tuttavia, se il danno è ascrivibile alla colpa dell'albergatore o dei suoi ausiliari, la limitazione non opera (v.1785 bisc.c.).

Massime giurisprudenziali (14)

1Cass. civ. n. 4132/2024

2Cass. civ. n. 5030/2014

3Cass. civ. n. 10493/2009

4Cass. civ. n. 28812/2008

5Cass. civ. n. 19769/2003

6Cass. civ. n. 18651/2003

7Cass. civ. n. 1537/1997

8Cass. civ. n. 10158/1994

9Cass. civ. n. 2475/1991

10Cass. civ. n. 12120/1990

11Cass. civ. n. 213/1988

12Cass. civ. n. 6182/1986

13Cass. civ. n. 4128/1982

14Cass. civ. n. 690/1981