Articolo 1784 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Responsabilità per le cose consegnate e obblighi dell'albergatore

Dispositivo

Note

(1) Tale articolo è stato così modificato dall'art. 3, L. 10 giugno 1978, n. 316, adottata a ratifica ed esecuzione della convenzione europea sulla responsabilità degli albergatori, firmata a Parigi il 17 dicembre 1962.

(2) Non sussiste, cioè, alcun limite alla somma che egli sarà tenuto a corrispondere, a differenza di quanto accade ai sensi dell'art. 1783 c.c..

(3) In tal caso, può anche mancare una esplicita dichiarazione negoziale di deposito ma deve, comunque, risultare oggettivo e non equivoco l'intento del depositante in tal senso.

(4) La norma configura un obbligo di contrarre a carico dell'albergatore ed utilizza una definizione generale, suscettibile di essere precisata nelle singole ipotesi concrete. Ad esempio, possono essere considerati valori i gioielli, una macchina fotografica ma anche un computer.

(5) Il concetto è inteso in senso lato e non coincide con quello di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.).

Massime giurisprudenziali (6)

1Cass. civ. n. 19769/2003

2Cass. civ. n. 18651/2003

3Cass. civ. n. 1537/1997

4Cass. civ. n. 2475/1991

5Cass. civ. n. 12120/1990

6Cass. civ. n. 213/1988