Articolo 1803 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Nozione
Dispositivo
Il comodato è il contratto col quale una parte consegna all'altra (1) una cosa mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato (2), con l'obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta (3) (4).
Il comodato è essenzialmente gratuito [1571] (5).
Note
(1) Colui che riceve la cosa è il comodatario che, giuridicamente, consegue una detenzione qualificata autonoma, in quanto acquisisce la materiale disponibilità del bene nel proprio interesse (v.1140 c.c.). Di conseguenza, egli può agire con l'azione di reintegrazione anche contro il comodante (1168 c.c.). Inoltre, quale detentore, se il mutuatario aliena il bene a terzi, la sua condotta configura una appropriazione indebita (646 c.p.).
(2) Il comodatario ha facoltà di servirsi del bene, ciò che distingue tale fattispecie dal deposito (1766 c.c.). Il prestito è fatto, comunque, per un uso o per un tempo specifici; se, invece, non è determinato il tempo, si parla di comodato precario (v.1810 c.c.).
(3) Poiché il comodatario è tenuto a restituire la medesima cosa ricevuta, esso ha ad oggetto necessariamente cose inconsumabili le quali, cioè, per essere utilizzate, non abbisognano di essere distrutte ovvero non comportano la necessità che il soggetto se ne spogli. Ciò distingue il comodato (prestito d'uso) dal mutuo (prestito di consumo, v.1813 c.c.): il mutuatario diviene proprietario del bene concesso a mutuo ed è tenuto a restituire iltantundem eiusdem generis.
(4) Il comodato è un contratto reale, ad effetti obbligatori (1376 c.c.) ed a forma libera (1325 c.c.). Inoltre, si tratta di un contratto unilaterale, cioè con obbligazioni a carico di una sola parte (1333 c.c.): si discute, però, se si tratti dell'obbligazione del comodatario di rendere il bene dopo l'uso o il tempo pattuito ovvero di quella del comodante di non pretendere la restituzione prima della scadenza.
(5) Se viene previsto un compenso, non si tratta più di comodato, ma di locazione (1571 c.c.), salvo che il compenso sia molto basso. Inoltre, si ammette la possibilità di gravare il comodatario di unonere, atteso che ciò non costituisce un corrispettivo (ad esempio nel caso in cui, a fronte del prestito di una vettura ad un amico, questi la rifornisca del carburante).
Massime giurisprudenziali (13)
1Cass. civ. n. 9990/2019
In caso di cessione al terzo effettuata in costanza di matrimonio dal coniuge esclusivo proprietario dell'immobile precedentemente utilizzato per le esigenze della famiglia, il provvedimento di assegnazione della casa familiare all'altro coniuge - non titolare di diritti reali sul bene - collocatario della prole, emesso in data successiva a quella dell'atto di acquisto compiuto dal terzo, è a questi opponibile ai sensi dell'art. 155-quater c.c. - applicabile "ratione temporis" - e dell'art. 6, comma 6, della legge n. 898 del 1970, in quanto analogicamente applicabile al regime di separazione, soltanto se - a seguito di accertamento in fatto da compiersi alla stregua delle risultanze circostanziali acquisite - il giudice di merito ravvisi l'instaurazione di un preesistente rapporto, in corso di esecuzione, tra il terzo ed il predetto coniuge dal quale quest'ultimo derivi il diritto di godimento funzionale alle esigenze della famiglia, sul contenuto del quale viene a conformarsi il successivo vincolo disposto dal provvedimento di assegnazione. Tale ipotesi ricorre nel caso in cui il terzo abbia acquistato la proprietà con clausola di rispetto del titolo di detenzione qualificata derivante al coniuge dal negozio familiare, ovvero nel caso in cui il terzo abbia inteso concludere un contratto di comodato, in funzione delle esigenze del residuo nucleo familiare, con il coniuge occupante l'immobile, non essendo sufficiente a tal fine la mera consapevolezza, da parte del terzo, al momento dell'acquisto, della pregressa situazione di fatto di utilizzo del bene immobile da parte della famiglia.(Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 9990 del 10 aprile 2019)
2Cass. civ. n. 9796/2019
In tema di comodato, la circostanza che le parti, pur non prevedendo un termine per la restituzione del bene, abbiano vincolato l'efficacia del contratto al venir meno dell'utilizzazione dello stesso in concomitanza con la cessazione dello svolgimento dell'attività del comodatario, non comporta automaticamente la qualificazione del rapporto alla stregua di comodato senza determinazione di durata (con conseguente potere di recesso "ad nutum" del comodante, ai sensi dell'art. 1810 c.c.), spettando al giudice di merito il compito di verificare se l'assetto di interessi individuato dalle parti non sia riconducibile ad un contratto atipico, meritevole di tutela ai sensi dell'art. 1322 c.c., avente a oggetto la regolamentazione del potere di pretendere la restituzione del bene concesso in godimento, in modo che il comodante sia autorizzato ad esercitarlo non già "ad nutum", bensì unicamente al ricorrere delle condizioni convenute dalle parti. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva qualificato come senza determinazione di durata, con conseguente applicabilità dell'art. 1810 c.c. in relazione al recesso "ad nutum" del comodante, un contratto di comodato contenente una clausola che ne ricollegava l'efficacia al persistente espletamento delle attività culturali svolte nell'immobile dall'ente comodatario).(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 9796 del 9 aprile 2019)
3Cass. civ. n. 25887/2018
In caso di cessazione del contratto di comodato per morte del comodante o del comodatario e di mantenimento del potere di fatto sulla cosa da parte di quest'ultimo o dei suoi eredi, il rapporto, in assenza di richiesta di rilascio da parte del comodante o dei suoi eredi, si intende proseguito con le caratteristiche e gli obblighi iniziali anche rispetto ai medesimi successori. (Nella specie, la S.C. ha rigettato la domanda di usucapione proposta dagli eredi del comodatario, sostenendo che il mantenimento, da parte loro, del potere di fatto sul bene successivamente al decesso del proprio dante causa e del comodante, non avesse mutato la detenzione "nomine alieno" in possesso utile ai fini dell'usucapione).(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 25887 del 16 ottobre 2018)
4Cass. civ. n. 25222/2015
Il contratto di comodato ha natura reale e si perfeziona con la consegna della cosa, per la quale tuttavia non è necessaria la "traditio" materiale quando il bene sia già nella disponibilità del comodatario, potendo in questo caso consistere nel semplice mutamento del titolo della detenzione.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 25222 del 15 dicembre 2015)
5Cass. civ. n. 24618/2015
Il comodato di un bene immobile, stipulato senza limiti di durata in favore di un nucleo familiare, ha un carattere vincolato alle esigenze abitative familiari, sicché il comodante è tenuto a consentire la continuazione del godimento anche oltre l'eventuale crisi coniugale, salva l'ipotesi di sopravvenienza di un urgente ed imprevisto bisogno ai sensi dell'art. 1809, comma 2, c.c., ferma, in tal caso, la necessità che il giudice eserciti con massima attenzione il controllo di proporzionalità e adeguatezza nel comparare le particolari esigenze di tutela della prole e il contrapposto bisogno del comodante. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva ritenuto risolto per mutuo consenso un contratto di comodato sulla sola base della volontà espressa da uno dei coniugi comodatari, senza considerare la situazione di separazione personale e il vincolo di destinazione dell'immobile, nonché omettendo di verificare la sussistenza dell'urgente ed imprevisto bisogno della parte comodante).(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 24618 del 3 dicembre 2015)
6Cass. civ. n. 13363/2015
In materia di comodato, la clausola che ponga a carico del comodatario tutti i rischi derivanti dalla gestione della cosa data in comodato ha natura vessatoria, non essendo riproduttiva di alcuna regola legale, posto che ai sensi dell'art. 2051 cod. civ. anche il comodante risponde dei danni derivanti a terzi dalla "res commodata", conservandone la custodia.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 13363 del 30 giugno 2015)
7Cass. civ. n. 6203/2014
In materia di comodato, nei confronti del comodatario non può essere proposta azione di risoluzione per inadempimento attesa la gratuità del contratto, senza che assuma rilievo la presenza di eventuali pattuizioni accessorie, anche di apprezzabile peso economico, a carico di quest'ultimo, dovendo il comodante, in tale evenienza, far ricorso al diverso rimedio della restituzione anticipata del bene ai sensi dell'art. 1804 cod. civ. ove l'inosservanza degli obblighi integri un abuso della cosa oggetto di comodato ovvero una lesione della fiducia riposta dal comodante nel comodatario.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 6203 del 18 marzo 2014)
8Cass. civ. n. 6881/2003
Il contratto di comodato, che ha natura reale, si perfeziona con la consegna della cosa, la quale, tuttavia, non è necessario che sia eseguita materialmente, potendo anche consistere nel semplice mutamento del titolo della detenzione, ove la cosa sia già nella detenzione del comodatario.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 6881 del 6 maggio 2003)
9Cass. civ. n. 4976/1997
Il carattere essenzialmente gratuito del comodato non viene meno per effetto della apposizione di unmodus,posto a carico del comodatario, di consistenza tale da non poter integrare le caratteristiche di corrispettivo del godimento dellares,come nel caso in cui venga stabilito, in relazione al godimento di un immobile, il versamento di una somma periodica, a carico del beneficiario, a titolo di rimborso spese, la cui entità lasci ragionevolmente escludere la dissimulazione di un sottostante contratto di locazione.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 4976 del 4 giugno 1997)
10Cass. civ. n. 4912/1996
Perché il comodato non perda la sua natura essenzialmente gratuita, è necessario che l'interesse del comodante (che può ritenersi sempre immanente al contratto, quanto meno come intento di fare acquisire un'utilità al comodatario) non abbia di per sé contenuto patrimoniale, ovvero, pur avendolo, si tratti della prospettiva di un vantaggio indiretto e mediato, o, comunque, di un interesse secondario del concedente, il cui vantaggio non venga a trovarsi in rapporto di corrispettività con il beneficio concesso al comodatario.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 4912 del 28 maggio 1996)
11Cass. civ. n. 9160/1987
Nel caso di concessione del godimento di un'abitazione ad una famiglia «vita natural durante» dei suoi membri contro la prestazione di assistenza, al fine di stabilire l'esistenza di un rapporto di comodato, occorre mettere a confronto i sacrifici ed i vantaggi che dal negozio derivano alle parti, stabilendo se, avuto riguardo alla causa del contratto, essi siano in relazione sinallagmatica oppure se, mancando fra loro un equilibrio, la detta prestazione a carico del comodatario sia da considerare un semplice «onere», compatibile con il carattere essenzialmente gratuito del comodato. (Nella specie, la S.C. ha cassato la pronuncia del merito che aveva escluso sia il comodato che la locazione, parlando genericamente di «rapporto atipico con obbligazioni reciproche»).(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 9160 del 10 dicembre 1987)
12Cass. civ. n. 3954/1978
Il criterio discretivo tra le figure del comodato e del deposito, nell'ipotesi in cui il depositante abbia consentito al depositario di servirsi della cosa depositata (art. 1770 c.c.), va ravvisato nella funzione economica perseguita in concreto dai contraenti e oggettiva nella dichiarazione negoziale, dovendosi ritenere la prima o l'altra fattispecie contrattuale a seconda che la funzione economica, precipua ed essenziale, del contratto sia il godimento ovvero la custodia della cosa da parte dell'accipiente.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 3954 del 24 agosto 1978)
13Cass. civ. n. 1018/1976
La concessione gratuita di un appartamento adibito ad abitazione può formare oggetto di comodato, anche se destinata a protrarsi per lungo tempo e finché viva il beneficiario. Non è prescritta la formalità della scrittura per il contratto di comodato immobiliare, anche se di durata ultranovennale. La consegna, richiesta per il perfezionamento del contratto di comodato, non deve necessariamente rivestire forme solenni od avvenire materialmente, ma può aver luogo in qualunque modo che valga giuridicamente a porre il comodatario in grado di servirsi della cosa (ad esempio, mediante la trasmissione di documenti rappresentativi ovvero la dichiarazione, di colui il quale dovrebbe compiere la tradizione, di tenere la cosa per conto del comodatario) e può anche mancare, ove la cosa stessa sia già detenuta dal comodatario, essendo, in tal caso, sufficiente il semplice mutamento del titolo della detenzione.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 1018 del 20 marzo 1976)