Articolo 1804 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Obbligazioni del comodatario

Dispositivo

Il comodatario è tenuto a custodire [1177] e a conservare la cosa con la diligenza del buon padre di famiglia [1176] (1). Egli non può servirsene che per l'uso determinato dal contratto o dalla natura della cosa [1805].

Non può concedere a un terzo il godimento della cosa senza il consenso del comodante.

Se il comodatario non adempie gli obblighi suddetti, il comodante può chiedere l'immediata restituzione della cosa (2), oltre al risarcimento del danno [1218], [1819], [1820].

Note

(1) Il comodatario, in particolare, deve conservare la cosa in modo che possa essere restituita al comodante, eventualmente sostenendo le spese, anche straordinarie, che si rendano necessarie ed urgenti (v.1808 c.c.).

(2) Se si ritiene che il contratto preveda l'obbligazione restitutoria a carico del comodatario, la norma configura un'ipotesi di risoluzione per inadempimento; se, invece, si costruisce la fattispecie nel senso che l'unica obbligazione grava sul comodante (e si tratterebbe del dovere di non esigere la restituzione del bene prima della scadenza) si deve concludere che la norma delinea un diritto di recesso (1373 c.c.) a favore del comodante stesso (v.1803 c.c.).

Massime giurisprudenziali (3)

1Cass. civ. n. 4358/2022

In tema di danno occorso ad un prestatore d'opera, sussiste la responsabilità del committente, che sia anche comodatario dell'area sulla quale si svolge la prestazione, ove sia accertato il nesso eziologico tra il danno, l'ambiente ed i luoghi di lavoro. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che il nesso eziologico non potesse ritenersi interrotto dal comportamento del prestatore d'opera, posto che il committente-comodatario non poteva non percepire, sia in ragione della qualità non professionale dell'incaricato che per l'assenza di misure di sicurezza, la situazione di pericolo insita nello svolgimento dell'incarico conferito, avente ad oggetto il montaggio di un tendone di otto metri di altezza)(Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 4358 del 10 febbraio 2022)

2Cass. civ. n. 6203/2014

In materia di comodato, nei confronti del comodatario non può essere proposta azione di risoluzione per inadempimento attesa la gratuità del contratto, senza che assuma rilievo la presenza di eventuali pattuizioni accessorie, anche di apprezzabile peso economico, a carico di quest'ultimo, dovendo il comodante, in tale evenienza, far ricorso al diverso rimedio della restituzione anticipata del bene ai sensi dell'art. 1804 cod. civ. ove l'inosservanza degli obblighi integri un abuso della cosa oggetto di comodato ovvero una lesione della fiducia riposta dal comodante nel comodatario.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 6203 del 18 marzo 2014)

3Cass. civ. n. 1018/1976

L' uso per il quale la cosa viene comodata, qualora non sia specificamente determinato e limitato in contratto, è quello ordinario della cosa stessa e comprende la facoltà di ritrarre l'utile di cui essa è capace attraverso un impiego economicamente normale. In particolare, l'utilizzazione di una cosa immobile ricevuta in comodato, realizzata mediante la locazione di essa, non eccede detto criterio né contrasta col carattere personale dell'uso, che resta tale e legittimo anche quando l'utente goda della cosa in modo indiretto, purché non sostituisca altri a sé nella posizione giuridica di comodatario. La locazione della cosa immobile comodata, posta in essere dal comodatario con un terzo, essendo condizionata alla persistenza del rapporto di comodato non compromette il diritto del comodante alla restituzione della cosa stessa per scadenza del termine convenuto in comodato o per sopravvenienza di urgente ed impreveduto suo bisogno.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 1018 del 20 marzo 1976)