Articolo 1805 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Perimento della cosa

Dispositivo

Il comodatario è responsabile se la cosa perisce (1) per un caso fortuito a cui poteva sottrarla sostituendola con la cosa propria, o se, potendo salvare una delle due cose, ha preferito la propria.

Il comodatario che impiega la cosa per un uso diverso o per un tempo più lungo di quello a lui consentito, è responsabile [1218] della perdita avvenuta per causa a lui non imputabile, qualora non provi che la cosa sarebbe perita anche se non l'avesse impiegata per l'uso diverso o l'avesse restituita a tempo debito [1221] (2).

Note

(1) Per il caso del solo deterioramento si veda l'art. 1807 c.c..

(2) Si veda, in generale, il principio dellaperpetuatio obligationisdi cui all'art. 1221 c.c..

Massime giurisprudenziali (1)

1Cass. civ. n. 13691/2001

L'art. 1805, secondo comma, c.c. — a norma del quale il comodatario che impiega la cosa per un uso diverso o per un tempo più lungo di quello a lui consentito è responsabile della perdita avvenuta per causa a lui non imputabile, qualora non provi che la cosa sarebbe perita anche se non l'avesse impiegata per l'uso o l'avesse restituita a tempo debito —, benché faccia riferimento solamente al perimento della cosa, è applicabile anche al deterioramento della stessa.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 13691 del 6 novembre 2001)