Articolo 1817 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Termine per la restituzione fissato dal giudice
Dispositivo
Se non è fissato un termine per la restituzione, questo è stabilito dal giudice, avuto riguardo alle circostanze [1183] (1).
Se è stato convenuto che il mutuatario paghi solo quando potrà (2), il termine per il pagamento è pure fissato dal giudice [1183] comma 2].
Note
(1) Cioè alle circostanze considerate rilevanti dalle parti.
(2) Si tratta della clausola "cum potuero"con la quale il mutuante concede al mutuatario la somma in base a intenti solidaristici.
Massime giurisprudenziali (3)
1Cass. civ. n. 732/2020
Il finanziamento del socio di cooperativa edilizia in favore della società partecipata è riconducibile alla figura dei contratti con scopo di mutuo, ove l'obbligo di restituzione è insito nell'operazione compiuta, senza che sia necessaria una esplicita pattuizione che lo preveda; il mutuante può infatti ricorrere al giudice per ottenere la fissazione del termine di adempimento di tale obbligo, qualora non indicato dalle parti, fermo restando che la prescrizione del corrispondente diritto comincia a decorrere dalla data di stipula del mutuo.(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 732 del 15 gennaio 2020)
2Cass. civ. n. 2216/1972
Ai sensi dell'art. 1817 c.c., in tema di mutuo è consentito fare ricorso al giudice solo se un termine per la restituzione non sia stato fissato; la norma quindi non si applica nel caso in cui le parti abbiano collegata la restituzione della somma mutuata, se non fosse stato raggiunto un accordo fra loro, al momento della morte del padre del mutuatario, essendo stato in tal caso dedotto come termine un eventocertus an,anche seincertus quando.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 2216 del 27 giugno 1972)
3Cass. civ. n. 2055/1972
Nello schema del mutuo il termine di adempimento presenta un carattere di essenzialità strutturale, che difetta in altre obbligazioni; pertanto, qualora il termine per la restituzione, non essendo stato fissato dalle parti, sia stabilito dal giudice (art. 1817 c.c.), la sentenza non è costitutiva, ma, esplicativa di un termine, che è già implicito nella convenzione. Nel mutuo senza prefissione del termine è, pertanto, applicabile il principio secondo il quale è superflua la fissazione giudiziale del termine per l'adempimento quando il debitore è insolvente ed, in tal caso, il creditore è abilitato ad esigere immediatamente la prestazione.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 2055 del 22 giugno 1972)