Articolo 1818 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Impossibilità o notevole difficoltà di restituzione

Dispositivo

Se sono state mutuate cose diverse dal danaro, e la restituzione è divenuta impossibile o notevolmente difficile per causa non imputabile al debitore (1), questi è tenuto a pagarne il valore (2), avuto riguardo al tempo e al luogo in cui la restituzione si doveva eseguire.

Note

(1) Il concetto di impossibilità o notevole difficoltà è specificato considerando la previsione dell'art. 1256 c.c..

(2) Si tratta di una eccezione a quanto disciplina l'art. 1813 c.c..