Articolo 1834 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Depositi di danaro

Dispositivo

Note

(1) Si tratta di deposito irregolare, con il quale il depositario diviene proprietario del bene ed è obbligato alla restituzione deltantundem eiusdem generis. Di solito tali operazioni vengono eseguite in un conto corrente: si applicano, quindi, anche le relative norme (1852 ss.,1857 c.c.).

(2) La banca è debitrice del depositante: pertanto, se il deposito è fatto in valuta estera essa ha facoltà, alla scadenza, di liberarsi corrispondendo quanto dovuto nella moneta avente corso legale ovvero nella moneta estera depositata (1278 c.c.).

(3) Il preavviso costituisce un onere a carico del depositante.

(4) Quasi sempre, tuttavia, le parti si accordano per consentire i depositi ed i prelevamenti anche in filiali diverse da quella di conclusione del contratto.

Massime giurisprudenziali (10)

1Cass. civ. n. 17415/2024

2Cass. civ. n. 8998/2021

3Cass. civ. n. 26916/2020

4Cass. civ. n. 23477/2020

5Cass. civ. n. 18045/2019

6Cass. civ. n. 788/2012

7Cass. civ. n. 23844/2008

8Cass. civ. n. 17945/2003

9Cass. civ. n. 15231/2002

10Cass. civ. n. 4389/1999

Massime notarili correlate (1)