Articolo 1838 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Deposito di titoli in amministrazione

Dispositivo

Note

(1) Oggetto del contratto possono essere titoli di Stato ma anche azioni societarie, obbligazioni, titoli rappresentativi di merci ecc.

(2) A seconda dell'oggetto (buoni del tesoro, cartelle fondiarie) i titoli di credito depositati possono attribuire diversi diritti, i quali, però, devono essere indicati espressamente sul documento (992 c.c.).

(3) Di regola l'accredito avviene in un conto corrente bancario (1852 c.c.) dal quale la banca detrae anche le somme che le spettano a titolo di compenso e rimborso spese.

(4) Sulla banca, comunque, grava l'obbligo di adottare la diligenza del professionista qualificato (v.1176, 2 c.c.).

Massime giurisprudenziali (4)

1Cass. civ. n. 5146/2024

2Cass. civ. n. 16318/2017

3Cass. civ. n. 4653/2007

4Cass. civ. n. 4414/1981