Articolo 1839 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Cassette di sicurezza

Dispositivo

Note

(1) Il contratto in esame è consensuale (1376 c.c.) e ad esecuzione continuata. Il depositario ha il diritto di porre all'interno della cassetta i beni personalmente e senza che la banca possa controllare, salvo alcuni limiti di contenuto che dipendono dalla contrattazione privata e dalla norme predisposte unilateralmente dalle banche.

(2) Di solito le cassette si sicurezza si trovano in locali appositi della banca, a ciò attrezzati, e sono provviste di sistemi di chiusura particolarmente sicuri (ad esempio basati su un sistema di chiavi in possesso di soggetti diversi o sulla combinazione tra una chiave ed uno sblocco elettronico).

(3) Pertanto la banca deve garantire non solo che i locali siano adeguatamente sorvegliati ma anche che siano idonei alla custodia delle cose.

(4) Pertanto la banca deve dimostrare che si è verificare un caso fortuito e non dimostrare di non essere responsabile ai sensi dell'art. 1218 c.c.. Il fortuito non è integrato dal furto, atteso che le cassette sono volte, tra l'altro, proprio ad evitarlo. Sono invece inclusi eventi quali i terremoti. All'epoca dell'alluvione di Firenze, la giurisprudenza discusse se esso potesse qualificarsi caso fortuito anche in una città così tradizionalmente espostavi e se potessero considerarsi responsabili le banche non provviste di camere stagne.

Massime giurisprudenziali (11)

1Cass. civ. n. 17207/2024

2Cass. civ. n. 7801/2023

3Cass. civ. n. 18637/2017

4Cass. civ. n. 28835/2011

5Cass. civ. n. 7081/2005

6Cass. civ. n. 3389/2003

7Cass. civ. n. 9640/1999

8Cass. civ. n. 8065/1997

9Cass. civ. n. 6225/1994

10Cass. civ. n. 2453/1993

11Cass. civ. n. 5421/1992