Articolo 1846 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Disponibilità delle cose date in pegno

Dispositivo

Note

(1) Il contratto in esame è consensuale e ad esecuzione continuativa (1376 c.c.). Esso è definito anche anticipazione semplice e si distingue dall'anticipazione bancaria in conto corrente, che si configura quando la somma è messa a disposizione per il tramite di un conto corrente (1852 ss. c.c.).

(2) In particolare, possono essere oggetto dell'anticipazione titoli rappresentativi di merci, o le merci stesse: ciò che rileva è che si tratti di beni dei quali si può rapidamente accertare il valore, e questo al fine di poter sempre verificare se permane la proporzione tra valore di tali beni e valore dell'anticipazione.

(3) In tal caso il pegno è regolare ed il documento in cui vengono indicate le cose ha solo funzione probatoria. Se, invece, il vincolo viene costituito su beni o titoli di cui alla banca viene data la facoltà di disporre si ha pegno irregolare.

Massime giurisprudenziali (5)

1Cass. civ. n. 42008/2021

2Cass. civ. n. 8089/2000

3Cass. civ. n. 4908/1999

4Cass. civ. n. 7835/1994

5Cass. civ. n. 851/1993