Articolo 1847 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Assicurazione delle merci
Dispositivo
La banca deve provvedere per conto del contraente all'assicurazione delle merci date in pegno se, per la natura, il valore o l'ubicazione di esse, l'assicurazione risponde alle cautele d'uso (1).
Note
(1) Per valutare se è necessario o meno procedere all'assicurazione, non si deve considerare solo il tipo di beni dati in pegno ma anche altri elementi, ad esempio il luogo di custodia o il loro valore. Quando la banca non vi provveda e si dimostra che vi era tenuta essa dovrà rispondere dell'eventuale danno subito dai beni.