Articolo 1868 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Riscatto per insolvenza del debitore
Dispositivo
Si fa pure luogo al riscatto della rendita, nel caso d'insolvenza del debitore (1), salvo che, essendo stato alienato il fondo su cui era garantita la rendita, l'acquirente se ne sia assunto il debito (2) o si dichiari pronto ad assumerlo [1273].
Note
(1) La norma non richiede che lo stato di insolvenza sia stato accertato ai sensi dellaLegge fallimentare(R.D. 16 marzo 1942, n. 267) ma sussiste ogni volta che il debitore si sia reso inadempiente.
(2) Può assumerlo con le fattispecie previste dal codice in tema di successione dal lato passivo del rapporto obbligatorio: delegazione (1268 c.c.), espromissione (1272 c.c.) ed accollo (1273 c.c.).
Massime giurisprudenziali (1)
1Cass. civ. n. 17362/2023
L'insolvenza del delegato o dell'accollante, prevista dall'art. 1274, secondo comma, c.c., in presenza della quale è esclusa la liberazione del debitore originario, non coincide con quella prevista dagli artt. 5 e 67 l.fall., ma è quella dell'insolvenza civile di cui all'art. 1186 c.c., ed è riferibile in tal guisa a ogni situazione, anche temporanea e non irreversibile, che non consenta al delegato al pagamento o all'accollante di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, anche in conseguenza di una semplice situazione di difficoltà economica e patrimoniale idonea ad alterare in senso peggiorativo le garanzie patrimoniali offerte dal debitore, da valutarsi al momento dell'assunzione del debito originario da parte del nuovo soggetto, senza tener conto di fatti successivi a tale assunzione, a meno che essi non siano indicativi, in un'interpretazione secondo buona fede, della valenza effettiva di circostanze verificatesi anteriormente a tale assunzione.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 17362 del 16 giugno 2023)