Articolo 1869 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Altre prestazioni perpetue

Dispositivo

Le disposizioni degli articoli [1864] (1), [1865], [1866], [1867] e [1868] si applicano a ogni altra annua prestazione perpetua costituita a qualsiasi titolo, anche per atto di ultima volontà (2).

Note

(1) Poichè l'ipoteca è prevista allo scopo di garantire il creditore della rendita, essa è imposta solo se la rendita stessa è prevista a titolo di corrispettivo di un negozio oneroso (1861, comma 1 c.c.).

(2) Tali ipotesi di rendite, definite atipiche a causa della fonte che non è quella del contratto oneroso (1861 c.c.), possono sorgere, ad esempio, anche per donazione (769 c.c.) o per un atto unilaterale, come la promessa al pubblico (1989 c.c.).