Articolo 1874 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Costituzione a favore di più persone

Dispositivo

Se la rendita è costituita a favore di più persone (1), la parte spettante al creditore premorto si accresce a favore degli altri, salvo patto contrario [773] (2).

Note

(1) Si tratta della rendita congiuntiva, soggetta alla disciplina della solidarietà (1873,1292 c.c.).

(2) Di regola, quindi, la prestazione cui ha diritto uno dei beneficiari si trasferisce, alla sua morte, agli altri in parti uguali. Le parti, però, possono convenire che nascano più rapporti di rendita indipendenti tra loro.