Articolo 1875 Codice Civile
(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)
Costituzione a favore di un terzo
Dispositivo
La rendita vitalizia costituita a favore di un terzo (1), quantunque importi per questo una liberalità (2), non richiede le forme stabilite per la donazione [782] (3).
Note
(1) La norma introduce espressamente una ulteriore fonte della rendita vitalizia, cioè il contratto a favore di terzo (1411,1872 c.c.).
(2) In ogni caso, se la rendita è costituita mediante contratto a favore di terzo (1411 c.c.), ciò non significa che essa importi sempre per tale terzo una liberalità.
(3) Tuttavia, si applicano altre norma relative alla donazione in quanto, in ultima istanza, se la rendita configura una liberalità si tratta di una donazione indiretta: si tratta delle norme in tema di capacità (774 c.c.), riduzione (555 c.c.), collazione (737 c.c.) e revoca (800 c.c.).
Massime giurisprudenziali (1)
1Cass. civ. n. 7492/1996
A norma dell'art. 1875 c.c. la costituzione della rendita vitalizia a favore di un terzo, quantunque importi per questo una liberalità, non richiede la forma dell'atto pubblicoad substantiam.Tuttavia, poiché l'ipotesi prevista dall'art. 1875 c.c. si verifica se la liberalità sia disposta con un contratto avente i requisiti prescritti dall'art. 1411 c.c., non è sufficiente ad integrarla che il terzo riceva un vantaggio economico indiretto da un contratto concluso da altri soggetti, ma è necessario che costoro, come contraenti, glielo abbiano attribuito direttamente, come elemento del sinallagma.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 7492 del 12 agosto 1996)