Articolo 1914 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Obbligo di salvataggio

Dispositivo

Note

(1) Si pensi all'ipotesi in cui, per trovare un veicolo dall'esiguo valore che sia stato rubato, si spenda una cifra enorme per spostamenti, soggetti incaricati di ricercarlo ecc.

(2) L'obbligo di salvataggio si sostanzia nel fare quanto possibile per evitare il prodursi del danno o, se già verificatosi, per diminuirne le conseguenze. Il salvataggio è un onere per l'assicurato ma può essere realizzato anche dall'assicuratore.

Massime giurisprudenziali (9)

1Cass. civ. n. 21290/2022

2Cass. civ. n. 14992/2016

3Cass. civ. n. 5479/2015

4Cass. civ. n. 29209/2008

5Cass. civ. n. 1749/2005

6Cass. civ. n. 2909/2002

7Cass. civ. n. 8352/1987

8Cass. civ. n. 238/1984

9Cass. civ. n. 3665/1982