Articolo 1915 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio

Dispositivo

Note

(1) Tale secondo comma è inderogabile per espressa previsione di legge (1932 c.c.): pertanto, esso può essere modificato solo "in melius"per l'assicurato.

(2) In applicazione dei principi generali dettati in tema di onere della prova (2697 c.c.), deriva che grava sull'assicuratore la dimostrazione dell'elemento soggettivo in ordine alla condotta della controparte. Dalla norma, inoltre, si ricava che se l'assicurato non ha agito nè con dolo nè con colpa, l'obbligo dell'assicuratore non viene meno nè subisce modifiche.

Massime giurisprudenziali (9)

1Cass. civ. n. 28625/2019

2Cass. civ. n. 24210/2019

3Cass. civ. n. 13355/2015

4Cass. civ. n. 17088/2014

5Cass. civ. n. 14579/2007

6Cass. civ. n. 3276/1997

7Cass. civ. n. 1078/1978

8Cass. civ. n. 4203/1977

9Cass. civ. n. 3901/1974