Articolo 1926 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

Cambiamento di professione dell'assicurato

Dispositivo

Note

(1) Si osservi che la norma considera solo tali eventualità come idonee a modificare il contratto e non le vicende che aggravano il rischio ed attengono alla vita dell'assicurato (ad esempio il fatto che questi sviluppi una patologia grave): ciò in quanto tali accadimenti rappresentano il naturale evolversi della vita umana, sulla quale si basa l'assicurazione in esame (1919 c.c.). Questo rappresenta una profonda differenza dall'assicurazione contro i danni (v.1898 c.c.).

Massime giurisprudenziali (1)

1Cass. civ. n. 6205/1979